Cassazione Penale, Ordinanza n. 15265/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa. La vicenda concreta riguarda la consegna, da parte della persona offesa, di un trattore in cambio di un assegno circolare contraffatto, presentato come titolo idoneo e coperto. Con il primo motivo si deduceva la prescrizione del reato, sostenendo che sarebbe maturata tra il deposito della sentenza d'appello e la scadenza del termine per ricorrere. Con il secondo motivo si lamentava violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., assumendo che il pagamento mediante assegno circolare contraffatto integrasse soltanto un illecito civile. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma in termini sostanzialmente volti a ottenere una nuova valutazione delle prove e del quadro indiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, applicando al reato, commesso il 12/01/2018, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 e richiamando Sezioni Unite Polichetti; ha escluso quindi che il reato fosse ormai estinto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti, affermando che la consegna di un assegno circolare contraffatto costituisce artificio e raggiro idoneo a indurre in errore la persona offesa circa la copertura del titolo, con conseguente profitto ingiusto e danno patrimoniale. Ha infine reputato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del materiale probatorio, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e immune da travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma si applica la sospensione del corso della prescrizione tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia della sentenza del grado successivo, fino al limite massimo di un anno e sei mesi.
La condotta di consegna di un assegno circolare contraffatto integra artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima e a procurare un ingiusto profitto con danno altrui, realizzando gli elementi della truffa.
art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata per escludere l'estinzione del reato nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il corso della prescrizione resta sospeso nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo stabilito dalla legge.
- L'utilizzo di un assegno circolare contraffatto come mezzo di pagamento non esclude la truffa per il solo fatto che il pagamento assuma una veste apparentemente documentale o civilistica: se il titolo è impiegato consapevolmente per ingannare la controparte sulla sua copertura, la condotta integra artifici e raggiri.
- Non è ammissibile in cassazione un motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o del quadro indiziario, in assenza di specifici travisamenti o di manifeste illogicità della motivazione.
- Quando la sentenza di merito espone una valutazione del quadro indiziario completa, coerente e immune da contraddizioni o travisamenti, la censura di responsabilità che miri solo a una diversa lettura delle prove è inammissibile.
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