Sentenza del 06/02/2015 n. 2205 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
K. S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 146/01/08 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La ricorrente ha sostenuto che la cartella non riguardava sanzioni amministrative estranee alla giurisdizione tributaria, ma il recupero di contributi per il Servizio sanitario nazionale (SSN), aventi natura tributaria. La cartella richiedeva 54.880,35 euro per contributi SSN aziendali relativi agli anni 1994-1997. La contribuente ha inoltre contestato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 130 del 2008, riguardante le sanzioni conseguenti a violazioni non tributarie, fosse applicabile alla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il contributo SSN ha natura tributaria. Ha disposto il rinvio a un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche per l’accertamento degli ulteriori fatti e per una nuova decisione conforme al principio enunciato. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese di ogni fase e grado. La decisione è stata assunta il 21 novembre 2014 e depositata il 6 febbraio 2015.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1
E che pertanto, a riguardo, può essere semplicemente richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla natura tributaria del contributo SSN, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice tributario (Cass. sez. un. 2871 del 2009; Cass. sez. un. n. 123 del 2007).
La controversia sul recupero del contributo SSN, in quanto tributo, rientra nella giurisdizione tributaria. La pronuncia costituzionale sulle sanzioni derivanti da violazioni non tributarie non sposta la giurisdizione per la controversia qui esaminata.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre considerare la natura della somma richiesta e l’oggetto effettivo della controversia: il contributo SSN ha natura tributaria e le liti sul suo recupero spettano al giudice tributario.
- Una pronuncia che esclude dalla giurisdizione tributaria determinate sanzioni non si estende automaticamente alle controversie aventi a oggetto il tributo cui esse si riferiscono; va verificato se la lite riguarda davvero sanzioni per violazioni non tributarie oppure il recupero di un tributo.
- Quando la cassazione dichiara la giurisdizione del giudice tributario ma restano da accertare ulteriori fatti, la causa può essere rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale, cui spetta anche regolare le spese dei vari gradi.
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