Ordinanza n. 165/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi n. 21 del 22.6.2018 di adozione del Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, nonché di tutti gli atti approvati unitamente a tale deliberazione, ivi inclusa la documentazione relativa alla VAS e alla valutazione di incidenza; della deliberazione n. XII/478 del 19.6.2023 con cui la Regione Lombardia ha approvato il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e degli atti approvati con tale deliberazione, ivi inclusa la documentazione relativa alla VAS e quella relativa alla valutazione di incidenza; di tutti gli atti e provvedimenti prodromici, consequenziali e connessi, ivi inclusa la comunicazione prot. n. MI.2021.0151922 del 21.7.2021 di modifica parziale del Piano, il decreto n. 13205 del 19.9.2022, del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia di valutazione di incidenza positiva; del decreto n. 15591 del 2.11.2022 del Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia con il quale è stato espresso parere motivato finale positivo (parere motivato di VAS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, adottato nel 2018 e approvato dalla Regione Lombardia nel 2023, inclusi gli atti relativi alla VAS e alla valutazione di incidenza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda di annullamento della deliberazione consortile di adozione del Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, della successiva deliberazione regionale di approvazione e degli atti connessi e presupposti, tra cui la comunicazione di modifica parziale del Piano, il decreto di valutazione positiva di incidenza e il parere motivato finale positivo di VAS. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato la necessità di verificare preliminarmente l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e di acquisire chiarimenti documentati e aggiornati sulle vicende oggetto di causa, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già depositati.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente dovrà dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione; in caso positivo dovrà aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Le amministrazioni resistenti dovranno fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già prodotti. Il TAR ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse attuale, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere a dimostrare il sopravvenuto disinteresse alla decisione.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
Consente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il mancato adempimento alla richiesta del giudice di confermare l'interesse può essere valutato come comportamento processuale inequivocamente indicativo del disinteresse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza della necessità di aggiornare la situazione controversa prima di calendarizzare la causa, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico della parte ricorrente, per verificare l'attualità dell'interesse e gli eventuali fatti sopravvenuti, sia a carico dell'amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione.
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