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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47317/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (1) nullità per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità della merce contraffatta al ricorrente, sostenendo che la Corte di appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del passeggero 'Dauda Niang' erroneamente ritenuto 'non censito' mentre la difesa allegava che si tratta di soggetto presente e identificabile sul territorio; (2) nullità per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla tutela penale del marchio Adidas, richiamando la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea (Causa T-307/17 del 19/6/2019) che aveva dichiarato la nullità del marchio comunitario delle tre strisce, con la conseguente deduzione che gravava sull'accusa l'onere di provare che il marchio sulle scarpe sequestrate non fosse quello dichiarato nullo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: anche ammettendo l'errore nella valutazione circa l'identità del passeggero, la difesa non ha spiegato l'incidenza che l'eliminazione di quel elemento avrebbe avuto sulla 'prova di resistenza' complessiva; la Corte ha infatti ritenuto decisiva la condotta di guida del ricorrente (fuga, sorpasso azzardato, accelerazione) ai fini del concorso nei reati. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e, in parte, improcedibile perché introduceva in cassazione una questione (la sentenza T-307/17 e la nullità del marchio) che non era stata sollevata davanti alla Corte territoriale, interrompendo la catena devolutiva delle impugnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la sentenza d'appello resta efficace e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto nelle specifiche ipotesi indicate dalla norma; qui è richiamato per la modalità di trattazione dell'appello di merito.

  • art. 23-bis, D.L. 137/2020, conv. con L. 18/12/2020 n.176

    art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Regola aspetti processuali relativi al giudizio di appello nel periodo emergenziale: la Corte evidenzia che la decisione comunitaria invocata era intervenuta prima della sentenza di appello e avrebbe dovuto essere proposta davanti alla Corte territoriale, non per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Tribunale dell'Unione europea, Causa T-307/17 (Adidas AG/EUIPO), 19/6/2019

    Causa T-307/17 del 19/6/2019

    La decisione è stata richiamata dalla difesa per sostenere la nullità del marchio a tre strisce; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione dovesse essere proposta e discussa in sede di merito (Corte d'appello) e non introdotta per la prima volta in cassazione.

  • Principi giurisprudenziali sull'ammissibilità dei motivi (es. Sez. Un., n.8825/2016 e altre pronunce richiamate)

    La giurisprudenza di legittimità richiede che i motivi di ricorso siano specifici e confrontino puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità o l'aspecificità comportano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione un travisamento della prova occorre indicare specificamente l'incidenza che l'eliminazione del singolo elemento di prova avrebbe sulla valutazione complessiva: se la prova residua sarebbe comunque idonea a sorreggere la condanna, il motivo è inammissibile.
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni di fatto o di diritto non previamente devolute al giudice di merito: eccezioni nuove, comprese decisioni comunitarie sopravvenute, devono essere sollevate davanti alla Corte territoriale se la sentenza di appello è stata pronunciata dopo la loro entrata in vigore.
  • I motivi di ricorso devono essere formulati con chiarezza e specificità; rilievi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
  • Quando si deduce la nullità o l'inafficacia di un marchio a fini di responsabilità per contraffazione, è necessario trattare tempestivamente la questione nel merito processuale e indicare come la nullità incida concretamente sulle allegazioni di contraffazione; non basta richiamare una sentenza comunitaria senza averla proposta in tempo utile.
  • Il giudice valuta la responsabilità anche in base a elementi di condotta (es. fuga, mancata ottemperanza all'alt, guida pericolosa); la presenza di tali elementi può rendere irrilevante l'eventuale dubbio su altri riscontri identificativi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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