Cassazione Penale, Ordinanza n. 12288/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna e regolato il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo denuncia violazione di legge penale sostanziale, violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti o di altre circostanze favorevoli, ma la Corte rileva che tali censure riproducono questioni già devolute in appello e puntualmente disattese con motivazione logica e specifica, limitandosi a prospettare una doglianza generica e priva di confronto con la sentenza impugnata. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sull'impianto argomentativo complessivo, ma è ritenuto generico e indeterminato perché non indica gli specifici elementi fattuali o logici posti a base della censura, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici e puntuali; è inammissibile la censura che si limiti ad affermazioni generiche, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio di merito: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando sia formulata in termini generici o indeterminati, senza indicare quali passaggi logici o quali elementi probatori rendano censurabile la decisione.
- La censura sulla commisurazione della pena e sul diniego di circostanze attenuanti richiede un'effettiva critica alla motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di richieste già rigettate non integra un motivo ammissibile.
- L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni economiche previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
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