Cassazione Penale, Sentenza n. 19744/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 24/11/2023 che ha revocato l'indulto a suo carico sulla base di una successiva condanna irrevocabile (sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/02/2021, irrevocabile il 15/01/2022) per i reati previsti dagli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, per fatti accertati in Solofra: la ricorrente deduce che la reale data di commissione delle condotte è nella prima parte del 2006 e non il 23/11/2006 (data della dichiarazione di fallimento), per cui sostiene che la condanna non dovrebbe comportare la revoca dell'indulto, essendo la data del fallimento una circostanza non imputabile alla sua volontà e solo di carattere burocratico
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di indulto e di revoca, per i reati di bancarotta la data di riferimento è quella della sentenza dichiarativa di fallimento: la consumazione del reato coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento anche se la condotta si è esaurita anteriormente. Alla decisione è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento temporale per la revoca dell'indulto in relazione a condanne sopraggiunte entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge; nel caso la revoca è stata decisa perché la successiva condanna ha raggiunto la soglia di pena rilevante
Artt. 216 e 223 legge fallimentare
Competono alle fattispecie di bancarotta: la pronuncia di fallimento è elemento costitutivo della fattispecie, per cui la consumazione si fissa al momento della sentenza dichiarativa di fallimento
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez. 5, Sent. n. 40477 del 18/05/2018 (Alampi)
in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. La consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato
La Corte ha stabilito che per i reati di bancarotta la data rilevante ai fini dell'indulto è la pronuncia della sentenza di fallimento, non la data materiale della condotta
Cass. Sez. 7, n. 5791 del 25/01/2024 (Delle Chiaie)
in tema di indulto, al fine di determinarne il tempo di applicazione o di revoca dell'istituto stesso - sia necessario avere riguardo alla data in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento; ciò in quanto la consumazione dei reati di bancarotta è da fissare al momento della pronuncia della sentenza di fallimento, indipendentemente dal fatto che la condotta si sia esaurita in epoca antecedente, rivestendo tale sentenza la qualità di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice
Conferma del principio che la sentenza dichiarativa di fallimento determina il momento di consumazione dei reati fallimentari ai fini dell'applicazione o revoca dell'indulto
Massime di principio
- Per i reati fallimentari la data rilevante ai fini dell'indulto o della sua revoca è la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, non la data materiale della condotta
- Una condanna sopravvenuta per reati la cui consumazione è collegata a un atto giurisdizionale (es. sentenza di fallimento) può determinare la revoca dell'indulto anche se la condotta si è esaurita anteriormente
- Le contestazioni fondate solo sulla discrepanza tra data materiale della condotta e data della dichiarazione di fallimento sono deboli, salvo che si riesca a contestare il nesso giuridico che fa della sentenza di fallimento l'elemento costitutivo del reato
- Prima di proporre ricorso è utile verificare l'irripetibilità/irrevocabilità della sentenza che ha condotto alla nuova condanna e la sussistenza dei presupposti legali per la revoca (es. soglia di pena prevista dalla normativa applicabile)
- In casi analoghi, difese efficaci possono invece basarsi su vizi procedurali o su una diversa qualificazione giuridica del fatto che escluda l'applicabilità del principio richiamato
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