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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10680/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Milano che, accogliendo parzialmente l'opposizione del Ministero in una domanda di equa riparazione, aveva ridotto l'indennizzo riconosciuto per l'irragionevole durata di un fallimento. La procedura presupposta era quella della società I Viaggi del Ventaglio s.p.a., dichiarata fallita nel 2010 e chiusa nel 2022, nella quale i ricorrenti, creditori retributivi, avevano ottenuto solo un parziale soddisfacimento dei loro crediti. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'intervento del Fondo di garanzia INPS, avvenuto pochi mesi prima della chiusura del fallimento, e l'eccezionale complessità della procedura giustificassero la liquidazione di un indennizzo inferiore al minimo ordinario, pari a euro 300 per anno di ritardo. Con il ricorso per cassazione i creditori denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001, in relazione all'art. 6, par. 1 CEDU, all'art. 1 del primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la complessità della procedura non consente di scendere sotto la soglia minima legale di euro 400 annui, potendo semmai incidere sulla durata ragionevole del processo presupposto; inoltre la riduzione non era giustificata perché il credito fatto valere era un credito retributivo di lavoratori dipendenti, non un credito bagatellare o irrisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di Milano perché la sola complessità del fallimento non bastava a giustificare la liquidazione di un indennizzo inferiore al minimo legale: la deroga alla soglia minima è ammessa soltanto quando la pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto abbia carattere bagatellare o irrisorio, valutato in relazione al valore del bene controverso e alle condizioni soggettive del richiedente. Poiché la Corte d'appello aveva omesso di considerare la natura dei crediti azionati, cioè crediti retributivi di lavoratori dipendenti, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001

    minimo legale di euro 400 annui

    la soglia minima dell'indennizzo per equa riparazione è derogabile solo nei casi tassativamente ammessi dalla giurisprudenza, non per la sola complessità del processo presupposto

  • art. 6, par. 1 CEDU

    garantisce la tutela contro l'irragionevole durata del processo, quale parametro della domanda di equa riparazione

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato a sostegno della tutela del credito patrimoniale oggetto del processo presupposto

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro di conformazione della disciplina interna agli obblighi convenzionali

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice può scendere sotto il minimo legale solo in presenza di presupposti eccezionali, non per la sola complessità della procedura presupposta.
  • La deroga alla soglia minima dell'indennizzo richiede che la pretesa patrimoniale fatta valere nel giudizio presupposto sia bagatellare o irrisoria; tale valutazione va compiuta avendo riguardo al valore del bene controverso e alle condizioni soggettive della parte danneggiata.
  • L'intervento di un soggetto terzo che soddisfi in tutto o in parte il credito può incidere sulla quantificazione del patema d'animo, ma non elimina automaticamente il diritto all'indennizzo né legittima, da solo, una liquidazione inferiore alla soglia minima.
  • La complessità eccezionale di una procedura concorsuale può al più rilevare nella determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, non come autonoma ragione per abbassare l'indennizzo sotto il minimo legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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