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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13474/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità in continuazione con altra sentenza dello stesso Tribunale. L'unico motivo dedotto concerneva la corretta qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la non occasionalità della condotta sarebbe stata erroneamente valutata. La Corte ha però rilevato che la censura era formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, perché non evidenziava un errore manifesto e immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, come richiesto per il ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile, senza necessità di approfondimenti interpretativi.
  • Non è sufficiente dedurre in modo generico una violazione di legge sulla qualificazione del fatto: la censura deve essere specifica, autosufficiente e ancorata a elementi testuali del capo di imputazione e della motivazione.
  • La nozione di errore manifesto richiede una qualificazione del fatto palesemente incompatibile con il contenuto dell'imputazione, non una mera opinabilità della ricostruzione giuridica.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità può provvedere senza formalità di procedura e deve disporre la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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