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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25991/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha posto le spese a carico del rinunciante. In mancanza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, la Corte ha applicato l'art. 391 c.p.c., condannando il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle controparti, liquidate separatamente in favore della prima controricorrente e delle altre controricorrenti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia traeva origine da un'azione revocatoria proposta da un creditore per far dichiarare inefficace nei propri confronti la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata dal debitore con il coniuge. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'appello del debitore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Prima dell'adunanza camerale ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., comunicata alle parti. Le controparti non hanno accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale della causa

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia non accettata, il giudizio è estinto e le spese vanno poste a carico del rinunciante secondo la regola generale

  • Cass. n. 9474/2020

    richiamata quale precedente sul principio della condanna del rinunciante alle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e comunicata alle parti, determina l'estinzione del giudizio quando non intervenga l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non accettata, le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
  • La mancata accettazione della rinuncia da parte delle controparti impedisce la definizione consensuale del giudizio, ma non preclude la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione viene abbandonato prima della decisione, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a regolare le spese secondo la disciplina della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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