Cassazione Penale, Ordinanza n. 23242/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia all'impugnazione e dichiara inammissibile il ricorso. Dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenuti congrui. Viene inoltre ordinata l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorso riguardava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato una richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Dopo la proposizione dell'impugnazione, è pervenuta in cancelleria una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte dà atto che la rinuncia è validamente proposta ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. e, richiamando un precedente delle Sezioni unite, afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. In conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta, produce effetti estintivi del rapporto processuale e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, quando imposto dalla legge.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821-01
"la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione"
Il precedente è richiamato per affermare che la rinuncia validamente proposta fa cessare il rapporto processuale e rende inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
- A seguito della rinuncia all'impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze accessorie previste in punto di spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia prescinde dall'esame nel merito dei motivi originariamente formulati.
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