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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04628/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione proposta contro un decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non provata alcuna causa ostativa all'espulsione ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, in particolare la convivenza con la madre cittadina italiana. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato i principi in tema di divieti di espulsione e di tutela dei legami familiari, e che la convivenza con la madre italiana sussistesse o comunque non fosse stata adeguatamente esclusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e non sindacabile sull'assenza di una convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, circostanza ostativa all'espulsione. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche. Esclusa anche la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha inoltre escluso la condanna al pagamento di somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare l'assenza delle condizioni ostative tipizzate, ma deve compiere una valutazione concreta e attuale della situazione familiare complessiva dello straniero.
  • La decisione deve dare conto, in motivazione, della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami con il paese di origine, potendo acquisire, se necessario, informazioni ulteriori.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, la tutela contro l'espulsione comprende anche i legami affettivi non espressamente tipizzati, se la loro compressione comporterebbe violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
  • Quando il tribunale di sorveglianza ha motivato in modo adeguato sull'insussistenza della convivenza rilevante ai fini dell'art. 19, la censura di legittimità che si limiti a contestazioni generiche non è idonea a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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