Ordinanza n. 179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19902/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego o la mancata ostensione di documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda di trasporto pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ATAC S.p.A. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 19902/2025 e ha chiesto la sospensione della sua efficacia. L'appellante ha prospettato il periculum in mora derivante dal carattere irreversibile dell'ostensione della documentazione richiesta. Ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa azionata dagli appellati, questione già sollevata nel giudizio di primo grado, sostenendo che la prescrizione potesse essere maturata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha verificato la regolare notificazione dell'appello e ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora poiché l'ostensione della documentazione richiesta costituisce un'attività irreversibile: una volta divulgati i documenti, l'eventuale riforma della sentenza non potrebbe ripristinare integralmente la situazione precedente. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha rilevato che, ove non fosse già maturata, essa poteva essere interrotta anche stragiudizialmente; tale rilievo ha reso opportuna un'immediata trattazione del merito, fissata per l'udienza del 19 febbraio 2026. È stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'ostensione di documenti può integrare un'attività irreversibile ai fini cautelari, poiché la successiva riforma della decisione favorevole all'accesso non è normalmente idonea a eliminare integralmente gli effetti della divulgazione già avvenuta.
- La sussistenza del periculum in mora derivante dall'irreversibilità dell'ostensione può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado favorevole all'accesso e l'anticipazione della trattazione del merito.
- La prescrizione, ove non ancora maturata, può essere interrotta anche mediante atti stragiudiziali; la relativa questione può quindi rendere opportuna una sollecita fissazione dell'udienza di merito senza esaurire, nella fase cautelare, l'accertamento definitivo della controversia.
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