Sentenza del 27/04/2016 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Studi di settore - Dimostrazione dell'incongruenza tra ricavi dichiarati e accertati - Prova contraria - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, dopo la dimostrazione da parte dell'Ufficio della grave incongruenza mediante gli studi di settore, il contribuente deve promuovere il riesame dell'atto presentando allegazioni concrete, specifiche e documentate come prova contraria. La mera contestazione generica dell'accertamento non è sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo in sostanza l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli ricostruiti dall'Ufficio. La questione riguardava la ripartizione dell'onere della prova: una volta dimostrata dall'Amministrazione la grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, spettava al contribuente fornire elementi specifici idonei a superare le presunzioni utilizzate nell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 62-bis del decreto-legge n. 331/1993
La norma consente l'utilizzo degli studi di settore per desumere ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente. Quando emerge una grave incongruenza rispetto ai dati dichiarati, l'accertamento può essere contestato solo mediante specifiche allegazioni e prove contrarie.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati sugli studi di settore, l'Amministrazione deve prima dimostrare una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio.
- Una volta assolto questo onere iniziale, spetta al contribuente fornire elementi concreti, specifici e documentati che spieghino lo scostamento.
- La contestazione generica dello studio di settore o dell'accertamento, senza dati individuali e documentazione, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.
- La prova contraria può riguardare circostanze particolari dell'attività, come difficoltà economiche, caratteristiche del mercato, stagionalità, ubicazione, eventi straordinari o altri fattori idonei a incidere sui ricavi.
- La decisione non implica che gli studi di settore siano incontestabili, ma stabilisce che il contribuente deve reagire con una difesa specifica e adeguatamente provata.
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