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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36252/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/12/2024. Il ricorso investiva, da un lato, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio in ordine alla finalità di spaccio della sostanza detenuta; dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo sollecitava una diversa lettura di merito dei dati probatori, già esaminati in modo congruo e non illogico dai giudici di merito. In particolare, la destinazione allo spaccio era stata desunta dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dall'assenza di redditi da lavoro e dalla mancata prova della dedotta tossicodipendenza, neppure allegata in modo specifico, essendo l'imputato rimasto silent. Le ulteriori doglianze sulle attenuanti generiche e sulla pena sono state ritenute aspecifiche e prive di un effettivo confronto con la motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla destinazione a spaccio chiedessero una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, mentre le doglianze su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure sulla motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo congruo e logico dai giudici di merito.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indici fattuali, quali il quantitativo eccedente l'uso personale, l'assenza di redditi leciti e la mancanza di prova di una condizione di tossicodipendenza idonea a spiegare il possesso per uso personale.
  • Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano in modo specifico con le ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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