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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20357/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata a Terzo Giannetti (condannato con sentenza G.U.P. Tribunale di Roma 23.10.2024 a 2 anni, 4 mesi e 10 giorni) e ha convertito la pena residua in reclusione, ritenendo gravi e reiterate le violazioni delle prescrizioni (diffide per assunzione di stupefacenti, rinvenimento di cocaina, indebita assenza dall'abitazione e denuncia per evasione dopo episodio di minaccia al vicino). Avverso l'ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di udienza a uno dei due difensori di fiducia; 2) vizio di motivazione per mancata valutazione della memoria depositata all'udienza; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla gravità degli episodi contestati (in particolare contestata la qualificazione come evasione e la valutazione del consumo di stupefacenti); 4) omissione di valutazione della richiesta subordinata di conversione in semilibertà.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio che non risulta sanata nel caso di specie, dovendo essere eccepita in udienza dal difensore presente per ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Dagli atti è emerso che l'avv. Candelletta era stato precedentemente nominato e destinatario di comunicazioni, per cui avrebbe dovuto ricevere l'avviso; l'ufficio aveva invece notificato l'avviso solo all'avv. Mercadante. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Viterbo per un nuovo esame, previa regolare instaurazione del contraddittorio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio; tale nullità si considera sanata solo se tempestivamente eccepita in udienza dal difensore presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica la possibilità di nominare un difensore d'ufficio qualora manchi la nomina di difensore di fiducia; rilevante ai fini della sanatoria della nullità prevista dall'art. 182, comma 2.

  • art. 66, comma 3, L. n. 689/1981

    Richiamata congiuntamente all'art. 666, comma 3 c.p.p. in ordine agli obblighi dell'ufficio in caso di assenza di difensore di fiducia e alla necessità di nominare e notificare il difensore d'ufficio; nel caso la mancata notifica avrebbe imposto la nomina d'ufficio se non fossero stati presenti difensori di fiducia regolarmente designati.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'obbligo di cura della notifica e della nomina del difensore d'ufficio ove manchi la figura del difensore di fiducia nel procedimento esecutivo.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sul reato di evasione richiamata dalle parti: la difesa ha contestato l'applicabilità per gli episodi di allontanamento dal domicilio (sostenendo che l'evasione si configura solo quando l'allontanamento perdura oltre 12 ore); la Corte di legittimità non ha deciso nel merito avendo annullato per vizio procedurale.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio: va eccepita immediatamente in udienza dal difensore presente per non rimanere rilevante; se accertata la nullità il provvedimento camerale deve essere annullato e rinviato per nuovo esame con regolare contraddittorio.
  • La nomina del difensore di fiducia nell'ambito del procedimento esecutivo deve essere rispettata dall'ufficio che procede: se risultano più difensori nominati, l'avviso d'udienza dovrebbe essere notificato a tutti i difensori designati, e la mancata notifica a uno di essi può compromettere la regolarità del contraddittorio.
  • Quando la Corte di legittimità accoglie un motivo processuale che produce annullamento, i rilievi sostanziali relativi alla motivazione e alla valutazione delle condotte sostanziali restano assorbiti e saranno riesaminati dal giudice di rinvio nel rispetto del contraddittorio.
  • Le questioni circa la qualificazione giuridica di singoli episodi (es. se un allontanamento costituisca evasione o la rilevanza di un episodio isolato di consumo di stupefacenti) necessitano di valutazione concreta e individualizzata del giudice di merito; tuttavia, la mancata instaurazione del contraddittorio o di regolari comunicazioni procedurali può precludere la decisione di merito fino al rinnovo del procedimento.

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