Sentenza del 31/01/2017 n. 2409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della L. n. 388/2000, perché A.S. lo aveva utilizzato in compensazione durante il periodo di sospensione disposto dal D.L. n. 253/2002. Dopo la sentenza della C.T.P. di Salerno n. 133/14/05, passata in giudicato e che aveva escluso le sanzioni per mancanza di colpa ma riconosciuto dovuti gli interessi, era stata iscritta a ruolo la somma di Euro 9.308,02 e notificata la cartella. Il contribuente ne aveva contestato la legittimità, sostenendo in Cassazione, con tre motivi, che la decisione della C.T.P. avesse implicitamente riconosciuto la legittimità dell’uso anticipato del credito e che la sospensione non fosse applicabile, poiché il decreto-legge non era stato convertito.
La decisione
La C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella, già pronunciato in primo grado il 28 dicembre 2007. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i quesiti di diritto non rispettavano l’art. 366-bis c.p.c.: rinviavano genericamente al ricorso, non corrispondevano distintamente ai tre motivi e non separavano le questioni di diritto dai vizi motivazionali. Lo ha comunque ritenuto infondato: la mancanza di colpa esclude le sanzioni, ma non rende legittima la compensazione durante la sospensione; la mancata conversione del D.L. n. 253/2002 non è decisiva, perché ne sono stati fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti. Ricorso rigettato; A.S. condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate Euro 1.800,00 per le spese di Cassazione, oltre spese prenotate a debito. Nulla sulle spese nei confronti di Equitalia, rimasta senza difese.
Norme richiamate
Invero, i due quesiti formulati dal ricorrente, oltre a risolversi in un inammissibile rinvio al contenuto del ricorso non consentendo così di comprendere - sulla base della sola loro lettura - la questione prospettata dal ricorrente, difettano del requisito della necessaria corrispondenza con i tre mezzi di impugnazione e, nel contempo, tralasciano di distinguere tra quaestio iuris e quesito attinente al vizio di motivazione.
Quando applicabile ratione temporis, la norma impone quesiti autonomi, comprensibili da soli, corrispondenti ai motivi e distinti secondo il tipo di censura; quesiti generici o cumulativi comportano l’inammissibilità.
La decisione identifica questa disposizione come fonte del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, ma non ne interpreta direttamente i presupposti. La spettanza del credito non legittima comunque il suo utilizzo in compensazione durante il periodo in cui tale utilizzo è sospeso.
Il fatto che il suddetto decreto non sia stato poi convertito in legge non assume rilievo nella fattispecie, essendo stati fatti salvi, con formulazione ampia ed onnicomprensiva, gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto legge.
La mancata conversione del decreto non elimina gli effetti e i rapporti giuridici che una disposizione di salvaguardia ha espressamente mantenuto; pertanto, nella fattispecie, la sospensione continuava a rilevare.
Le censure per violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione sono distinte e non possono essere cumulate in quesiti che non consentano di individuare quale questione venga sottoposta alla Corte.
Massime di principio
- La non colpevolezza del contribuente può escludere le sanzioni, ma non trasforma in legittima un’operazione di compensazione effettuata in un periodo in cui l’utilizzo del credito era sospeso; il debito principale e gli eventuali interessi vanno valutati separatamente dalle sanzioni.
- Se una norma successiva salva gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base a un decreto-legge non convertito, la mancata conversione non basta, da sola, a neutralizzare gli effetti della disciplina per i rapporti coperti dalla salvaguardia.
- Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, ogni quesito deve essere autosufficiente, preciso e collegato al singolo motivo; occorre inoltre separare le questioni di diritto dai vizi di motivazione. La carenza dei quesiti può rendere il ricorso inammissibile.
- Una decisione che esclude le sanzioni per assenza di colpa non implica automaticamente, se non lo afferma, che il giudice abbia riconosciuto la legittimità sostanziale della condotta o dell’utilizzo del credito.
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