Cassazione Penale, Ordinanza n. 07624/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la responsabilità per una condotta di guida tenuta durante la fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine. Nell'unico motivo dedotto ha censurato la motivazione di merito, sostenendo in sostanza il mancato avvistamento dell'auto di servizio e l'impossibilità di percorrere la strada a velocità sostenuta; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato rispetto alla ricostruzione fattuale puntuale e dettagliata compiuta dal giudice di merito, che aveva valorizzato le modalità imprudenti della guida.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia generico e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa contenga una ricostruzione fattuale puntuale e dettagliata.
- La censura di legittimità sulla motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione assertiva della propria versione dei fatti a quella accolta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata risulta congrua e logicamente coerente.
- Quando la condotta di guida è valutata dal giudice di merito come imprudente e finalizzata alla fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, la contestazione in cassazione deve misurarsi con le specifiche argomentazioni poste a base dell'accertamento di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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