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Ordinanza

Ordinanza n. 6765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la correzione di errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 3811/2026, pubblicata il 14 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202508406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3811/2026, limitatamente all’indicazione errata del Comune obbligato a dare esecuzione al giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata istante)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6894/2022, la sentenza n. 3811/2026 aveva indicato per errore materiale il Comune di Scandicci anziché il Comune di Centola quale ente al quale era stata notificata la sentenza e quale amministrazione obbligata a dare esecuzione al giudicato. La parte privata ha chiesto la correzione delle due indicazioni erronee ai sensi dell’art. 86 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’indicazione del Comune di Scandicci costituisse un error calami, ossia un errore materiale emendabile senza modificare il contenuto sostanziale della decisione. Ha quindi ordinato la correzione della sentenza n. 3811/2026, sostituendo, a pagina 8, il riferimento alla notifica al Comune di Scandicci con quello alla notifica al Comune di Centola e, a pagina 9, il riferimento all’ordine rivolto al Comune di Scandicci con quello all’ordine rivolto al Comune di Centola. Nessuna diversa statuizione sul merito dell’ottemperanza è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto è stato applicato per emendare l’erronea indicazione dell’amministrazione destinataria degli obblighi derivanti dal giudicato.

Massime di principio

  • L’erronea indicazione, all’interno di una sentenza, dell’amministrazione destinataria degli obblighi conformativi o di ottemperanza può essere corretta ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando costituisce un mero error calami e la rettifica non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
  • La correzione dell’errore materiale può riguardare anche più passaggi della medesima sentenza, purché le indicazioni corrette risultino dal contesto processuale e la modifica si limiti a rendere coerente il testo con quanto effettivamente deciso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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