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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12560/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. L'unica doglianza esaminata riguarda il diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti: il ricorrente contestava, in sostanza, la mancata concessione di un trattamento più favorevole. La Corte ha rilevato che la censura era reiterativa e aspecifica, perché le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, specie in assenza di elementi positivi documentati e a fronte della gravità del fatto; inoltre la valutazione sulla loro concessione è tipicamente discrezionale e non è sindacabile in cassazione se non per mero arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente, evenienze escluse nel caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata e comunque non specifica la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, osservando che la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente e rientrava nella discrezionalità del giudice. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche non integra di per sé violazione di legge o vizio di motivazione quando il giudice di merito abbia espresso una valutazione discrezionale sorretta da argomentazione sufficiente e non illogica.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato: la loro concessione richiede elementi positivi valutabili dal giudice, che possono mancare senza che ciò determini illegittimità della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito sulla valutazione delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate o che non confronti specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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