Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3535/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a godere del beneficio di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati nella sopracitata disposizione, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Giustizia amministrativa202402238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con almeno 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale cessato a domanda in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, e che l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ne conferma l'applicabilità alle Forze di polizia a ordinamento militare. L'INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio, la prescrizione quinquennale del credito per alcuni ricorrenti e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni datrici di lavoro. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della pretesa e prospettato il contrasto dell'interpretazione favorevole con gli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio, ritenendo l'INPS l'unico legittimato passivo e l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione, stabilendo, in conformità alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha accolto il ricorso, riconoscendo che i sei scatti stipendiali spettano agli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto per la domanda di pensionamento determini decadenza. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis alle Forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato dal riconoscimento del beneficio, poiché la disciplina tratta in modo omogeneo, ai fini del trattamento di fine servizio, categorie assimilabili del comparto sicurezza e non determina una manifesta irragionevole disparità.

  • art. 81 Cost.

    Non impedisce il riconoscimento del beneficio previsto da una specifica disciplina legislativa; il richiamo ai principi di bilancio non comporta l'illegittimità della prestazione economica riconosciuta.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda quando abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; la sua inosservanza non esclude il diritto al beneficio in presenza degli altri requisiti.
  • Nel giudizio relativo alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, l'INPS è l'unico legittimato passivo, quale ente obbligato alla corresponsione della prestazione, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro.
  • Per il credito relativo alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, la prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio.
  • Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali non contrasta, secondo l'interpretazione accolta, con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi dell'applicazione di una disciplina legislativa specifica e non di un'estensione priva di base normativa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.