Cassazione Penale, Sentenza n. 08331/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce che non ha commesso delitti dopo il 2 agosto 2006: la condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 riguarderebbe fatti cessati nel luglio 2005 o, al più, nel marzo 2006 (secondo dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Cannio). L'ordinanza impugnata ha invece ritenuto sufficiente la indicazione del capo di imputazione che parla di fatto "commesso fino al 2006", senza accertare se qualche segmento della condotta sia ricaduto nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto (31 luglio 2006/entrata in vigore il giorno successivo). Il ricorso censura la mancanza di un concreto accertamento del periodo in cui il reato si è protratto rispetto al termine utile per la revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 241/2006 prevede la revoca di diritto dell'indulto se il beneficiario commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un delitto non colposo con pena detentiva non inferiore a due anni. Poiché l'ordinanza impugnata non ha compiuto il necessario accertamento temporale (la dicitura "fino al 2006" è generica), la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla corte competente affinché verifichi in concreto se il reato si sia protratto entro il quinquennio utile.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 3, comma 1
«il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni»
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca opera se il delitto (anche in modo permanente) ha avuto almeno un segmento temporale ricadente nel quinquennio decorrente dall'entrata in vigore della legge; pertanto è necessario verificare la concreta temporalità della condotta.
legge 31 luglio 2006, n. 241, comma 4 (sulla decorrenza)
«la legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»
La data di inizio del quinquennio va calcolata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione: G.U. n. 176 del 31 luglio 2006).
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
È la norma sostanziale che ha punito la condotta per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte utilizza la qualificazione del reato (anche se la questione centrale è temporale).
Massime di principio
- Per i reati permanenti è sufficiente che almeno un segmento della condotta cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto perché scatti la revoca del beneficio.
- La semplice indicazione temporale generica nel capo di imputazione (es. "fino al 2006") non è sufficiente: il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente se e fino a quando la condotta si sia protratta.
- Spetta al giudice dell'esecuzione verificare, anche esaminando le valutazioni del giudice della cognizione, se sia stato accertato il protrarsi della condotta fino alla data che legittima la revoca.
- La data di inizio del periodo di cinque anni si calcola a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale; errori o approssimazioni su tale decorrenza possono incidere sulla decisione di revoca.
- Se dagli atti processuali non risulta in modo chiaro la temporalità della condotta rispetto al quinquennio, il provvedimento che revoca l'indulto è suscettibile di annullamento e rinvio per un nuovo accertamento.
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