Cassazione Civile, Ordinanza n. 21625/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e l'aveva condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente ha dedotto che tale statuizione sulle spese fosse errata perché l'Agenzia non si era regolarmente costituita nel giudizio di legittimità e non aveva notificato un idoneo controricorso, sicché non vi era stata attività processuale rilevante che potesse giustificare la liquidazione delle spese in suo favore. La Corte ha qualificato la domanda come istanza volta a sollecitare il potere di correzione dell'errore materiale anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e ha verificato che nel giudizio definito dalla precedente ordinanza l'Agenzia non aveva svolto alcuna attività processuale e doveva considerarsi non costituita.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella propria ordinanza n. 15446/2022 sia nella motivazione sia nel dispositivo. In motivazione, la frase sulle spese è stata sostituita con l'affermazione che nulla era da statuire sulle spese, in assenza di attività processualmente rilevante dell'Agenzia. In dispositivo, è stato espunto il capo che condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. La correzione ha quindi eliminato la statuizione sulle spese, ritenuta frutto di errore materiale.
Norme richiamate
la domanda di correzione dell'errore materiale può essere valutata come istanza volta a sollecitare il potere della Corte di emendare anche d'ufficio l'errore
la regolazione delle spese presuppone una soccombenza e, nella specie, non poteva operare in favore di una parte che non aveva svolto attività processuale rilevante
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche quando la relativa istanza sia formulata come richiesta di correzione e sia idonea a sollecitare il potere officioso di emenda.
- La liquidazione delle spese in favore di una parte presuppone che essa abbia svolto una attività processuale rilevante nel giudizio; in assenza di costituzione o di controricorso, nulla deve essere statuito sulle spese in suo favore.
- Quando il provvedimento contiene una statuizione sulle spese fondata su un presupposto processuale inesistente, la correzione può investire sia la motivazione sia il dispositivo al fine di eliminare il capo viziato.
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