Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21625/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e l'aveva condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente ha dedotto che tale statuizione sulle spese fosse errata perché l'Agenzia non si era regolarmente costituita nel giudizio di legittimità e non aveva notificato un idoneo controricorso, sicché non vi era stata attività processuale rilevante che potesse giustificare la liquidazione delle spese in suo favore. La Corte ha qualificato la domanda come istanza volta a sollecitare il potere di correzione dell'errore materiale anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e ha verificato che nel giudizio definito dalla precedente ordinanza l'Agenzia non aveva svolto alcuna attività processuale e doveva considerarsi non costituita.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella propria ordinanza n. 15446/2022 sia nella motivazione sia nel dispositivo. In motivazione, la frase sulle spese è stata sostituita con l'affermazione che nulla era da statuire sulle spese, in assenza di attività processualmente rilevante dell'Agenzia. In dispositivo, è stato espunto il capo che condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. La correzione ha quindi eliminato la statuizione sulle spese, ritenuta frutto di errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la domanda di correzione dell'errore materiale può essere valutata come istanza volta a sollecitare il potere della Corte di emendare anche d'ufficio l'errore

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese presuppone una soccombenza e, nella specie, non poteva operare in favore di una parte che non aveva svolto attività processuale rilevante

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche quando la relativa istanza sia formulata come richiesta di correzione e sia idonea a sollecitare il potere officioso di emenda.
  • La liquidazione delle spese in favore di una parte presuppone che essa abbia svolto una attività processuale rilevante nel giudizio; in assenza di costituzione o di controricorso, nulla deve essere statuito sulle spese in suo favore.
  • Quando il provvedimento contiene una statuizione sulle spese fondata su un presupposto processuale inesistente, la correzione può investire sia la motivazione sia il dispositivo al fine di eliminare il capo viziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.