Cassazione Civile, Ordinanza n. 28724/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società era stata raggiunta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 con recupero a tassazione, ai fini IRAP e IRES, di alcune spese qualificate dall’Ufficio come spese di rappresentanza e ritenute indeducibili, in particolare il costo di un viaggio a Cuba. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR, nonché dell’art. 1 del D.M. 19 novembre 2008, sostenendo che il viaggio non fosse deducibile perché non risultavano svolte, in concreto, significative attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa e mancava prova dell’inerenza del costo all’attività aziendale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in tema di reddito d’impresa, l’onere di provare i presupposti dei costi deducibili, compresa l’inerenza e la concreta destinazione all’attività produttiva, grava sul contribuente; ha inoltre precisato che la congruità del costo può essere valutata dall’Amministrazione finanziaria e che la deducibilità dei viaggi turistici come spese di rappresentanza richiede la concreta svolgimento di significative attività promozionali. Nel caso concreto è stata ritenuta incontestata l’assenza di scritture contabili o di altra prova idonea circa l’effettiva organizzazione di attività promozionali durante il viaggio a Cuba, sicché non poteva operare la presunzione favorevole prevista dal decreto ministeriale. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna perché riesamini la controversia applicando i principi indicati.
Norme richiamate
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sostanziale sulla deducibilità dei costi
art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come norma sulla deducibilità delle spese di rappresentanza, da coordinare con i requisiti di inerenza e con la disciplina ministeriale
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per chiarire che non coincide con il principio di inerenza, ma disciplina la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili
art. 1 del D.M. 19 novembre 2008
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali
ammette la deduzione dei viaggi turistici solo se vi sia un’effettiva organizzazione e svolgimento di attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa
richiamato in continuità con la disciplina storica dell’onere probatorio sui costi deducibili
richiamato in continuità con la disciplina storica dell’onere probatorio sui costi deducibili
richiamato come testo unico delle imposte sui redditi applicabile alla deducibilità dei costi d’impresa
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’onere di provare l’esistenza, la natura, l’ammontare e l’inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente.
- Il giudizio di inerenza è qualitativo e richiede il collegamento del costo all’esercizio dell’attività imprenditoriale; sono esclusi i costi estranei alla sfera dell’impresa.
- L’Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità del costo rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa, e la sproporzione può rilevare ai fini della deducibilità.
- La deducibilità dei viaggi turistici come spese di rappresentanza presuppone la prova concreta di significative attività promozionali svolte in occasione del viaggio; in mancanza di tale prova non opera la presunzione favorevole prevista dalla disciplina ministeriale.
- La sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la deducibilità quando manchi la prova sostanziale dell’effettività e dell’inerenza del costo.
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