Cassazione Penale, Ordinanza n. 00486/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva recepito l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello e di rinuncia ai motivi, non sono proponibili doglianze che investano motivi rinunciati o vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto la pena concordata è stata integralmente recepita ed era nei limiti di legge, sicché la censura era fuori dai limiti del ricorso consentito.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per specifici vizi: formazione della volontà della parte, consenso del pubblico ministero, contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o illegalità della pena.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è tra le doglianze non proponibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando i motivi siano stati rinunciati.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non possono essere riproposte in cassazione le censure attinenti a motivi cui la parte abbia rinunciato.
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
- I vizi inerenti alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si colloca nell'ambito di motivi rinunciati e la pena applicata corrisponde a quella concordata dalle parti.
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