Cassazione Penale, Ordinanza n. 31232/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado nei confronti di più imputati, per fatti qualificati, a seconda dei capi, come rapina, porto illegale di arma, furto, estorsione e ricettazione, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità a un accordo intervenuto tra le parti. I ricorrenti hanno poi proposto ricorso per cassazione con censure diverse: uno ha lamentato il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti; uno ha contestato l'aumento di pena per continuazione sul capo rapina/porto d'arma, sostenendo che l'arma potesse essere giocattolo e comunque che il porto fosse assorbito nella rapina aggravata; uno ha censurato la qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto dell'autovettura trovata in suo possesso; uno ha contestato il trattamento sanzionatorio per non essere stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche; l'ultimo ha dedotto nullità e vizio di motivazione per asserita difformità tra concordato e sentenza, affermando di avere rinunciato ai motivi di appello ma non a quello relativo all'eccessivo aumento per continuazione, oltre a riproporre censure sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo stato definito il secondo grado con concordato in appello e avendo gli imputati rinunciato ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo, tutti i ricorsi fossero inammissibili, perché preclusi i rilievi anche su questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale, non dedotto nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporti la rinuncia ai motivi di impugnazione incompatibili con l'accordo e precluda la deduzione in cassazione di questioni relative sia alle circostanze attenuanti sia alla qualificazione giuridica sia al trattamento sanzionatorio, compresi gli aumenti per continuazione, salvo il solo profilo dell'eventuale illegalità della pena. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello implica un potere dispositivo delle parti che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia o incompatibili con l'accordo.
L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione costituisce elemento essenziale dell'accordo e preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia o incompatibili con i punti concordati.
- L'accordo sulla pena in appello ha effetti preclusivi che si estendono al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; unica eccezione è la deduzione dell'illegalità della pena.
- Se le attenuanti generiche o altre attenuanti non sono state espressamente richiamate e non incidono sul calcolo della pena concordata, il relativo motivo si considera implicitamente rinunciato.
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello non sono deducibili censure sulla qualificazione giuridica del fatto né sul trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti di pena per continuazione, quando tali aspetti siano stati oggetto dell'accordo.
- Quando il giudizio di appello si conclude con concordato sulla pena, la decisione giudiziale recepisce un negozio processuale non unilateralmente modificabile in cassazione, salvo il controllo sulla legalità della pena.
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