Cassazione Penale, Sentenza n. 09782/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento a carico di Stoian Marian (ricettazione di un veicolo rubato). Il veicolo, rubato a Pessano con Bornago e denunciato ad Agrate Brianza, è stato rinvenuto e sottoposto a fermo dalla Polizia stradale di Venezia il 25/09/2025; il GIP di Venezia convalidò il fermo il 27/09/2025 e applicò la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari). Il 24/11/2025 il GIP di Venezia, ritenendosi territorialmente incompetente (avendo ritenuto diversa la sede competente), rigettò la richiesta di giudizio immediato e dichiarò la propria incompetenza. Il fascicolo pervenne alla Procura presso il Tribunale di Monza: il GIP di Monza, con ordinanza del 5/12/2025, applicò una misura cautelare (arresti domiciliari), dichiarò contestualmente la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia e sollevò conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. Il nodo del contendere è se il giudice che, investito ai sensi dell'art. 27 c.p.p., provvede applicando/rinnovando una misura cautelare e contemporaneamente solleva il conflitto determini una situazione di conflitto negativo insussistente (orientamento maggioritario) oppure un vero conflitto (orientamento contrario), anche alla luce della disciplina sulla perdita di efficacia delle misure non rinnovate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto insussistente. Ha ritenuto che il GIP di Monza, avendo provveduto sull'applicazione/rinnovo della misura cautelare, ha compiuto un atto incompatibile con la situazione di stasi processuale che il sollevare il conflitto vorrebbe determinare; pertanto non sussiste il conflitto di competenza. Le Sezioni Unite avevano rimesso la questione alle Sezioni Unite, che con decisione dell'udienza del 15/01/2026 hanno aderito all'orientamento maggioritario: quando il giudice investito ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dispone la rinnovazione della misura e poi solleva il conflitto, non sussiste conflitto negativo. Conseguentemente gli atti sono restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto per il prosieguo del procedimento. La Corte non ha, nella pronuncia riportata, pronunciato una decisione definitiva sulla competenza sostanziale tra Venezia e Monza ma ha escluso l'anomalia procedurale rappresentata dal conflitto.
Norme richiamate
Regola i poteri e i doveri del giudice investito del procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di altro giudice; nella vicenda ha valore centrale nel giustificare l'intervento del giudice che riceve il fascicolo e nella valutazione se il suo provvedere sulla misura cautelare sia compatibile con la proposizione del conflitto.
artt. 28 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina la procedura del conflitto di competenza fra autorità giudiziarie; qui è la norma formale richiamata per la proposizione del conflitto tra GIP di Monza e GIP di Venezia.
art. 32, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito nel dibattito in ordine alla possibile sospensione o conservazione dell'efficacia di provvedimenti cautelari in pendenza di conflitto; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non consente di mantenere efficace la prima ordinanza cautelare quando non rinnovata dal giudice indicato come competente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, ordinanza e decisione udienza 15/01/2026)
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo all'orientamento maggioritario secondo cui non sussiste conflitto negativo quando il giudice investito ai sensi dell'art. 27 c.p.p. provvede alla rinnovazione/applicazione della misura cautelare e contemporaneamente solleva il conflitto; l'atto del provvedere è incompatibile con l'idea di stasi processuale che il conflitto mirerebbe a instaurare.
Massime di principio
- Se il giudice che riceve il fascicolo ai sensi dell'art. 27 c.p.p. provvede a rinnovare o applicare una misura cautelare, quest'atto è generalmente considerato incompatibile con la proposizione di un conflitto negativo e quindi il conflitto può essere dichiarato insussistente.
- La proposizione del conflitto non sospende automaticamente il procedimento: il giudice che si ritiene competente può intervenire su misure cautelari senza determinare una situazione di stallo, salvo diverso orientamento specificamente motivato.
- Una misura cautelare emessa da un giudice poi dichiarato incompetente perde efficacia se non viene rinnovata dal giudice indicato come competente; l'assenza di rinnovo non può essere aggirata evocando la sospensione per conflitto, salvo casi espressamente previsti.
- In presenza di dubbi territoriali, la prassi prudente è: o il giudice ricevente si limita a ricusare la cognizione e solleva il conflitto (se vuole evitare atti decisivi), oppure, se ritiene sussistere la propria competenza o l'urgenza, provvede motivando il rinnovo/applicazione della misura e in tal caso la proposizione del conflitto risulta inefficace.
- Proceduralmente, se un conflitto viene dichiarato insussistente, gli atti vengono restituiti al giudice che lo aveva sollevato per il prosieguo del procedimento; la decisione sul merito della competenza territoriale resta da assumere nei propri atti successivi.
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