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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21313/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per avere l'istante indicato il reddito relativo all'anno 2019 invece che a quello del 2018 ritenuto dal giudice procedente quale "ultima dichiarazione" dichiarabile; contestata la corretta individuazione del periodo d'imposta rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse errato nell'interpretazione della norma. Ha affermato che per "ultima dichiarazione" ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 si intende la dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale, al momento del deposito dell'istanza, è già maturato l'obbligo di presentazione (anche se materialmente non ancora presentata). Nel caso concreto l'istanza era depositata il 18/6/2020, quindi dovevano essere indicati i redditi 2019. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    art. 76 (riferito all'indicazione del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione)

    "Ultima dichiarazione" va intesa come la dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale, al momento del deposito dell'istanza, è già maturato l'obbligo di presentazione, anche se non materialmente ancora presentata; il reddito da indicare è quindi quello cronologicamente più vicino all'istanza

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. c

    art. 79, comma 1, lett. c (richiamato nel provvedimento di inammissibilità)

    Norma richiamata come requisito per la verifica della situazione reddituale del richiedente il patrocinio a spese dello Stato

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    art. 99 (disciplinante l'opposizione alle ordinanze in materia di patrocinio a spese dello Stato)

    L'ordinanza che decide l'opposizione ai sensi dell'art. 99 è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge (e non per vizio di motivazione salvo assoluto difetto di essa); tuttavia la censura di errata applicazione della legge costituisce motivo di ricorso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 98

    art. 98 (controlli sul contenuto dell'istanza/autocertificazione)

    I dati autodichiarati verranno verificati mediante i controlli previsti dall'art. 98; l'indicazione del reddito relativo all'ultimo periodo d'imposta dichiarabile può essere successivamente verificata con tali controlli

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 81

    art. 81 (elenco dei difensori di fiducia)

    La sentenza segnala che non sempre è richiesta la produzione immediata della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco previsto dall'art. 81; la questione va valutata nel merito e non può essere automaticamente esclusiva dell'ammissione

Massime di principio

  • Per determinare il reddito da indicare nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato si deve considerare l'ultimo periodo d'imposta per il quale, al momento della presentazione dell'istanza, è già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione, anche se la dichiarazione non è ancora stata materialmente presentata
  • La finalità della norma è ancorare il dato reddituale al periodo cronologicamente più prossimo all'istanza per riflettere la situazione economica corrente del richiedente
  • I dati autodichiarati possono essere successivamente verificati con gli strumenti di controllo previsti dall'art. 98 d.P.R. n. 115/2002; l'eventuale mancata presentazione materiale della dichiarazione non esclude l'uso del relativo periodo d'imposta
  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze ex art. 99 d.P.R. 115/02 è limitato a questioni di diritto (violazione di legge), ma un'errata interpretazione normativa del giudice è impugnabile in quanto violazione di legge
  • La mancanza di documentazione immediata (es. iscrizione del difensore nell'elenco) non necessariamente determina l'inammissibilità automatica dell'istanza; vanno valutati i requisiti sostanziali e la possibilità di comprovazione con i controlli previsti

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