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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06115/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento per maggiori diritti doganali relativi a importazioni del 2016 e il correlato atto di irrogazione di sanzioni. In primo grado l’impugnazione era stata accolta solo in parte quanto alla sanzione; in appello la decisione era stata confermata sul tributo e riformata sulle sanzioni. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a dieci motivi, ma dopo la proposizione ha depositato rinuncia parziale limitatamente alla pretesa sui diritti doganali, dichiarando di avere pagato i relativi importi, e ha poi chiesto l’estinzione del giudizio per le sanzioni invocando la definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022, assumendo che, essendo stato definito il rapporto tributario, per le sole sanzioni non era dovuto alcun importo. L’Amministrazione si è costituita resistendo; successivamente ha depositato a sua volta istanza di estinzione del processo, richiamando la disciplina della definizione agevolata e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha rilevato, quanto ai diritti doganali, che la rinuncia al ricorso determina l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; quanto alle sanzioni, ha ritenuto integrati i presupposti della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss., L. 197/2022, valorizzando sia il deposito della domanda di definizione sia il fatto che, per la controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo sanzionatorio se il rapporto tributario è stato definito anche con modalità diverse. Ha inoltre compensato integralmente le spese, nonostante il criterio legale che le porrebbe a carico di chi le ha anticipate, in considerazione del comportamento delle parti e della particolare evoluzione processuale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato come base della rinuncia parziale al ricorso da parte del contribuente

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo

  • art. 1 comma 186 L. 197/2022

    richiamato insieme ai commi seguenti come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie

  • art. 1 comma 191 L. 197/2022

    "In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata"

    se la lite riguarda solo sanzioni collegate e il tributo è stato definito, non è dovuto alcun importo per le sanzioni

  • art. 1 comma 197 L. 197/2022

    "il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    individua l’onere di deposito della domanda di definizione e del pagamento dovuto entro il termine previsto

  • art. 1 comma 198 L. 197/2022

    "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    il deposito della documentazione prevista dalla definizione agevolata comporta l’estinzione del processo; le spese restano di regola a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., limitatamente alla parte di controversia oggetto di rinuncia.
  • Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito della domanda di definizione agevolata e della documentazione prevista dalla legge determina l’estinzione del giudizio secondo l’art. 1, comma 198, L. 197/2022.
  • Se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni collegate a tributi già definiti con altra modalità, la definizione agevolata delle sanzioni non richiede il versamento di alcun importo relativo alle sanzioni stesse.
  • In sede di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regola legale sulle spese può essere superata, nel caso concreto, da una compensazione integrale giustificata dal comportamento complessivo delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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