Cassazione Civile, Ordinanza n. 04896/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
La controversia
La controversia nasce dall’installazione di due impianti fotovoltaici incorporati in serre agricole e dalla conseguente disputa sulla tariffa incentivante spettante per l’energia prodotta. Le società sostenevano di avere diritto alla tariffa più elevata prevista per gli impianti "architettonicamente integrati"; il gestore, invece, aveva applicato la tariffa minore prevista per gli impianti a terra. In primo grado il TAR aveva accolto i ricorsi delle società ritenendo sufficiente, per l’applicazione della tariffa maggiore, che le serre fossero in esercizio. In appello il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, affermando che la tariffa più alta spetta solo se le serre sono permanentemente e interamente destinate alla produzione agricola e che l’onere della prova di tale requisito grava sul produttore. La Corte di cassazione è stata investita da un ricorso principale fondato su tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, perché il Consiglio di Stato avrebbe creato una regola nuova; 2) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito/opportunità dell’atto amministrativo; 3) eccesso di potere giurisdizionale per aver disapplicato titoli abilitativi e attestazioni comunali. Il gestore ha proposto ricorso incidentale deducendo, a sua volta, l’abnormità della statuizione del Consiglio di Stato sul giudicato esterno che avrebbe riconosciuto la tariffa per il periodo 31 maggio 2011 - 30 maggio 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formulate come violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, si risolvessero in realtà in contestazioni di merito o in errori di diritto commessi dal giudice amministrativo nell’interpretazione della disciplina e nella valutazione delle prove. In particolare, non c’è eccesso di potere giurisdizionale quando il Consiglio di Stato interpreta la normativa sulle tariffe incentivanti, qualifica la fattispecie o accerta l’eventuale giudicato esterno: si tratta di attività proprie della giurisdizione, non di creazione di norme nuove o di invasione della discrezionalità amministrativa. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.m. 19 febbraio 2007
Richiamato come norma del blocco regolamentare sulle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione, ma rileva che la sua lettura appartiene al giudice di merito/giurisdizionale e non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
art. 20 d.m. 6 agosto 2008
Norma anch’essa parte della disciplina delle tariffe incentivanti; la sua interpretazione da parte del Consiglio di Stato è stata ritenuta attività giurisdizionale ordinaria, non sindacabile come sconfinamento nei poteri del legislatore.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce conformi della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore sussiste solo quando il giudice speciale applica una norma da lui stesso creata o compie un’attività normativa che gli è preclusa; non è configurabile quando la censura riguarda la mera interpretazione, anche se contestata come erronea o persino abnorme.
- La dedotta erronea interpretazione della disciplina sostanziale o la qualificazione giuridica della fattispecie concreta integra, al più, un error in iudicando e non un vizio di giurisdizione.
- Non costituisce eccesso di potere giurisdizionale lo svolgimento, da parte del giudice amministrativo, di un giudizio sulla riconducibilità del caso concreto alla norma applicabile, anche quando ciò incida sull’esito del provvedimento amministrativo impugnato.
- La contestazione dell’esistenza di un giudicato esterno attiene a una questione di diritto da risolversi nell’esercizio della giurisdizione e non può essere trasformata in una censura per difetto o eccesso di giurisdizione.
- Quando le censure di cassazione contro una sentenza del giudice speciale si limitano a contestarne il ragionamento interpretativo o valutativo, il ricorso è inammissibile se prospetta solo errori di merito travestiti da motivi attinenti ai limiti della giurisdizione.
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