Cassazione Penale, Ordinanza n. 13754/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena dell'imputato accogliendo un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo erronea interpretazione della legge penale in relazione all'entità dell'aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione, contestando quindi la misura della sanzione concordata e recepita nella sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione non rientra tra i motivi proponibili contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.
Norme richiamate
Nel concordato in appello sono proponibili solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; non sono invece ammissibili censure sulla misura della pena concordata, salvo illegalità della sanzione.
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano secondo la procedura camerale semplificata.
La giurisprudenza richiamata esclude che, nel perimetro delle doglianze ammissibili contro il concordato in appello, possano essere dedotte censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norma sul concordato in appello richiamata quale base della sentenza di merito e del limite oggettivo alle censure in cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo le censure che investono la validità del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Le doglianze concernenti la quantificazione della pena concordata, ivi compresi gli aumenti per continuazione, sono inammissibili in cassazione quando non deducano un'illegalità della sanzione.
- Il negozio processuale liberamente concluso dalle parti e recepito dal giudice non può essere unilateralmente rimodulato in sede di legittimità, salvo il caso in cui la pena irrogata sia fuori dai limiti legali o altrimenti illegale.
- Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa.
Come è indicizzato
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