Cassazione Penale, Ordinanza n. 05630/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, a seguito di accordo tra le parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis c.p.p. e dopo rinuncia ai restanti motivi di appello, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione nei confronti dell'imputato per reati tra cui il tentato omicidio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, denunciando un vizio di motivazione in punto di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso investiva profili oggetto di rinuncia in sede di appello concordato, sicché era inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto contro motivi di appello ai quali l'imputato aveva già rinunciato nel procedimento definito con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha applicato il modello procedimentale di declaratoria de plano dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., come introdotto dalla l. n. 103/2017 e applicabile ratione temporis. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato unitamente all'art. 599-bis c.p.p. come base procedurale dell'accordo tra le parti che ha preceduto la rideterminazione della pena
consente la definizione concordata dell'appello e rileva, nel caso concreto, perché il ricorso è stato proposto avverso motivi oggetto di rinuncia nell'accordo
prevede il modello procedimentale per la declaratoria de plano dell'inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 62
norma introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenuta pacificamente applicabile ratione temporis
fonte della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censure profili di responsabilità o altri motivi già oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo definitorio dell'appello ex art. 599-bis c.p.p.
- Per i ricorsi contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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