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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12733/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della delibera disciplinare n.27/2019 che aveva applicato alla ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione (originariamente 20 giorni, poi ridotti a 15 dal Tribunale) per presunta violazione dell'art.7 del Codice Deontologico degli Psicologi, relativa alla redazione di un parere pro veritate del 17.11.2017 e di una risposta alla consulenza tecnica del 1.12.2017; dedotte anche contestazioni sulla sproporzione della sanzione a causa di presunte recidive ormai prescritte e contestazione delle spese. Inoltre contestato il vizio processuale per la mancata partecipazione della Procura della Repubblica (Pubblico Ministero) al giudizio d'appello.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto d'integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione del Pubblico Ministero in sede d'appello, dovendosi riconoscere al PM la qualifica di litisconsorte necessario nei giudizi di impugnazione delle sanzioni disciplinari a carico degli psicologi; ciò ha determinato la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Tuttavia il Collegio ha escluso il rinvio al medesimo giudice d'appello perché ha rilevato, d'ufficio, la prescrizione quinquennale dell'illecito disciplinare contestato (i fatti risalenti a novembre-dicembre 2017), applicando per analogia il termine quinquennale adottato in altre professioni; ha altresì dichiarato inammissibile/illegittima la norma regolamentare regionale (art.2 del Regolamento disciplinare) che pretendeva di fissare autonomamente la prescrizione in cinque anni. Conseguenza: cassazione della sentenza impugnata, esclusione del rinvio per sopravvenuta prescrizione e estinzione dell'azione disciplinare relativa ai fatti censurati, con conseguente inefficacia della sanzione.

Norme richiamate

  • Codice Deontologico degli Psicologi, art. 7

    lo psicologo nelle sue attività di valutare attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità ed attendibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sui quali si basano le conclusioni raggiunte, esponendo all'occorrenza le ipotesi alternative ed esplicitando i limiti dei risultati raggiunti; su casi specifici esprime valutazioni solo se fondate sulla conoscenza professionale diretta ovvero su documentazione adeguata ed attendibile

    la Corte applica l'art.7 quale criterio di correttezza nella formulazione di pareri tecnici e ritiene che lo psicologo debba distinguere chiaramente tra resoconto di fatti riferiti dal cliente e valutazioni professionali fondate; giudizi netti e non supportati da riscontri possono integrare violazione deontologica

  • Legge n.56/1989, art. 17

    Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso

    la Corte interpreta l'art.17 come fonte del potere di impugnazione anche del Pubblico Ministero sulle deliberazioni consiliari, compresi i provvedimenti disciplinari

  • Legge n.56/1989, art. 19

    il Tribunale competente ... provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'interessato; al secondo comma usa il termine 'gli interessati'

    la disposizione impone che il PM sia sentito in camera di consiglio e il riferimento plurale del secondo comma conferma la legittimazione all'impugnazione del PM, qualificandolo come litisconsorte necessario nei giudizi di impugnazione delle delibere consiliari

  • Legge n.56/1989, art. 26 e art. 27

    art.26 tipizza le sanzioni disciplinari e rinvia all'impugnazione prevista dall'art.17; art.27 disciplina il procedimento disciplinare. La Corte sottolinea che la legge non prevede la prescrizione dell'illecito disciplinare per gli psicologi

  • Regolamento per la vigilanza e la disciplina dell'Ordine regionale (art.2)

    la Corte dichiara illegittima la norma regolamentare che aveva stabilito un termine di prescrizione di cinque anni, poiché la fissazione della prescrizione è riservata alla legge e non può essere stabilita da regolamenti dell'ordine

  • Codice di Procedura Civile, art. 102 c.p.c.

    violazione dell'art.102 c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero rende la sentenza nulla per difetto di contraddittorio

  • Costituzione, art. 24

    richiamato dalla ricorrente come presidio del diritto di difesa; la Corte prende in considerazione le ragioni di difesa ma decide prevalentemente su profili processuali e di prescrizione

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione delle sanzioni disciplinari inflitte agli psicologi la Procura della Repubblica ha natura di litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione in appello può determinare la nullità della decisione.
  • La legge n.56/1989 non disciplina la prescrizione degli illeciti disciplinari per gli psicologi; i regolamenti degli ordini non possono sostituirsi al legislatore per fissare termini di prescrizione.
  • In assenza di disciplina legislativa specifica, la giurisprudenza può applicare per analogia i termini di prescrizione adottati per altre professioni (orientamento consolidato della Corte: decorso quinquennale), con possibile estinzione dell'azione disciplinare se decorso il termine.
  • Se una sanzione disciplinare è stata irrogata per fatti ormai prescritti, il giudice può rilevarne d'ufficio l'estinzione, escludendo il rinvio al giudice di merito se la prescrizione rende superfluo il proseguimento.
  • Gli psicologi che redigono pareri pro veritate o consulenze di parte devono porre attenzione a separare i dati riferiti dal cliente dalle valutazioni professionali, documentare metodologie e riscontri, esporre limiti e ipotesi alternative come previsto dall'art.7 del Codice Deontologico.
  • La recidiva e la proporzione della sanzione vanno valutate con riferimento a precedenti disciplinari non prescritti; sanzioni passate e ormai estinte non possono legittimare automaticamente aggravamenti.
  • Proceduralmente, le parti interessate devono assicurare l'integrità del contraddittorio (notifiche anche alla Procura) per evitare nullità e rischi di cassazione.
  • In caso di contestazione deontologica derivante da attività in ambito giudiziario (consulenze tecniche, pareri di parte) è utile motivare chiaramente i criteri metodologici adottati e i riscontri oggettivi per le affermazioni valutative, onde ridurre il rischio di contestazioni disciplinari.

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