Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento per la declaratoria di nullità ovvero in subordine per l’annullamento previo mutamento del rito e sospensione, anche monocratica i) del bando e del disciplinare di gara relativi alla “procedura aperta relativa all'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale” - CIG: B15FB32703, indetto dalla Centrale Unica di Committenza Sele- Picentini (Amministrazione aggiudicatrice) per conto del Comune di Roccapiemonte (Stazione appaltante), pubblicato in data 26 aprile 2024 sia nella sua versione originaria che nella versione rettificata dal provvedimento del 4 settembre 2024, sulla scorta dei precedenti provvedimenti del Comune di Roccapiemonte (prot. 182 del 2 agosto 2024) e della stessa CUC (prot. 721 del 28 agosto 2024) denominato avviso di rettifica, con il quale la stazione appaltante ed il Comune di Roccapiemonte hanno disposto la modifica del punto 6.3 lett. a) del disciplinare di gara, inserendo gli anni 2021, 2022 e 2023 quale periodo di riferimento per la verifica dei requisiti tecnico professionali, in luogo di quanto statuito dalla sentenza n. 1602/2024 di Codesto Ecc.mo T.A.R. Campania – Salerno, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine semestrale, alla cui stregua il termine di cui sopra andava rideterminato tenendo conto dei trentasei mesi precedenti l’indizione della gara e non delle tre annualità solari e con cui è stato testualmente disposto che “mentre in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria il triennio va riferito alla nozione di "esercizio" (inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare), nel caso del requisito della capacità tecnica e professionale “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 1925)”; ii) del provvedimento del 4 settembre 2024 e dei precedenti provvedimenti del Comune di Roccapiemonte prot. 182 del 2 agosto 2024 e della stessa CUC prot. 721 del 28 agosto 2024, con i quali la stazione appaltante ed il Comune di Roccapiemonte si sono determinati per la rettifica dell’atto annullato e ne hanno disposto la modifica del punto 6.3. lett. a), inserendo gli anni 2021, 2022 e 2023 quale periodo di riferimento per la verifica dei requisiti tecnico professionali in luogo del più corretto termine dal 25 aprile 2021 al 25 aprile 2024; iii) ove e per quanto occorra, della determina a contrarre recante n. 244 del 19 settembre 2023 (Reg. Gen. n. 587 del 19 settembre 2023), con la quale il Comune di Roccapiemonte si determinò per la prossima indizione di una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, rimandando alla competente centrale unica di committenza; iv) della determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 380 del 18.04.2024 (Reg.Gen.), con cui furono poi approvati gli atti di gara necessari all’espletamento della ridetta procedura; v) del provvedimento di aggiudicazione disposto con determina Area Tecnica n. 503/Reg. Gen. del 23 giugno 2025, trasmessa alla C.U.C. con nota prot. n. 13673 del 03 luglio 2025, e successivo avviso di aggiudicazione pubblicato ex art. 90 codice dei contratti in data 17 luglio 2025; vi) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, tra cui, ove e per quanto di ragione, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, il provvedimento di nomina della commissione, i verbali della commissione, il contratto sottoscritto con la CUC, la nomina degli organi della procedura, la delibera di C.C. 5/2024, il D.U.P 2024/2026, il piano industriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e relativa relazione tecnica illustrativa, anche con riferimento alla valutazione dei costi del personale, tutti gliavvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara, ulteriori provvedimenti di rettifica o modifica della lex specialis, la graduatoria finale, tutti gli atti eventualmente inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria ed alla verifica sul costo della manodopera, nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente sottoscritto;

Giustizia amministrativa202501217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e disciplinare della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, comprese le successive rettifiche, gli atti di gara, l'aggiudicazione e il contratto eventualmente sottoscritto

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento, il bando e il disciplinare di gara, nella versione originaria e in quella rettificata, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusa l'aggiudicazione. La contestazione riguardava in particolare la modifica del punto 6.3, lettera a), del disciplinare, con la quale era stato individuato negli anni solari 2021, 2022 e 2023 il periodo di riferimento per la verifica dei requisiti tecnico-professionali. Secondo il ricorrente, tale criterio contrastava con una precedente sentenza del TAR Campania - Salerno, passata in giudicato, che aveva stabilito per i requisiti di capacità tecnica e professionale il riferimento ai trentasei mesi effettivamente antecedenti alla pubblicazione del bando, e quindi al periodo dal 25 aprile 2021 al 25 aprile 2024. Erano inoltre stati impugnati la determina a contrarre, gli atti di approvazione della gara, il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura, con domanda di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, confermando la rinuncia all'udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla prosecuzione del giudizio depositata dal ricorrente e ribadita in udienza. Ai sensi degli articoli 35, comma 2, lettera c), e 84, commi 1 e 3, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità della lex specialis, degli atti di rettifica, dell'aggiudicazione e degli ulteriori atti di gara. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell'esito meramente processuale della lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, manifestata dalla parte ricorrente e ribadita in udienza, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il processo ai sensi degli articoli 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza esaminare le questioni di merito dedotte con il ricorso.
  • Quando il giudizio si conclude per una ragione esclusivamente processuale derivante dalla rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese qualora ravvisi giusti motivi, anche in considerazione dell'assenza di una decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.