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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva attribuito ai due immobili, nati dal frazionamento di un appartamento a Roma (Parioli), la categoria A/1 classe 3 anziché la richiesta categoria A/2 classe 3 presentata con procedura DOCFA. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che la CTR aveva omesso il confronto con unità tipo simili presenti nella stessa zona (elemento determinante per il classamento), che la sentenza era priva di adeguata motivazione e censurava la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione dell'art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949 relativo alla necessità del confronto con unità tipo con caratteristiche conformi o analoghe), ritenendo che la CTR aveva mantenuto la categoria A/1 basandosi sulle caratteristiche originarie senza verificare l'esistenza di unità tipo simili nella zona. Per tale motivo la sentenza è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame (anche sulle spese). Gli altri motivi, inclusi quelli relativi alla motivazione e ai profili costituzionali (art. 53 e art. 3 Cost.), sono stati dichiarati assorbiti. Inoltre è stata respinta l'eccezione dell'Agenzia relativa all'acquiescenza sul mappale 510 per mancanza di documentazione probatoria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61

    Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

    La Corte ha interpretato l'art. 61 nel senso che il classamento richiede espressamente il confronto con unità tipo della stessa zona e con caratteristiche analoghe; l'omissione di tale confronto integra un vizio di illegittimità che legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Usato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato la questione di diritto (violazione dell'art. 61 DPR) ritenendola non nuova e ha accertato l'erronea applicazione della norma amministrativo-catastale da parte della CTR.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per una presunta violazione del principio di capacità contributiva in caso di classamento superiore; la questione è stata sollevata ma poi assorbita dalla Corte senza decisione di merito sul profilo costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del principio di uguaglianza rispetto ad immobili analoghi; anche questo profilo è stato ritenuto assorbito e non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • Il classamento catastale deve essere basato sul confronto con unità tipo della stessa zona che presentino destinazione e caratteristiche conformi o analoghe; l'assenza di tale confronto può costituire vizio di legittimità.
  • Se l'ente catastale mantiene la classe originaria senza verificare l'esistenza di elementi comparativi nella zona, la decisione è suscettibile di cassazione e rinvio per nuovo esame.
  • Le censure di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) sono efficaci quando dimostrano che l'organo di merito ha omesso di applicare o ha applicato erroneamente norme tecniche rilevanti (es. art. 61 DPR 1142/1949).
  • Le doglianze costituzionali (art. 3 e art. 53 Cost.) devono essere adeguatamente documentate e spaziofatte; se la questione determinante è di diritto amministrativo-catastale, i profili costituzionali possono essere assorbiti se il giudice risolve il vizio normativo primario.
  • Le eccezioni di acquiescenza sollevate dalla pubblica amministrazione devono essere provate documentalmente; l'assenza di documenti rende l'eccezione inammissibile.
  • In cassazione non sono ammesse ragioni 'nuove' rispetto a quanto già svolto in primo grado; tuttavia, il corretto inquadramento giuridico di fatti già dedotti non rende automaticamente il motivo nuovo.

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