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Ordinanza

Ordinanza n. 2418/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 26534 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 19168 (idonea), e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta; - dell’esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 21; - della domanda n. 14 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente da 21 a 22; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202603585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte relativa al punteggio e alla posizione della ricorrente, nonché valutazione della risposta al quesito n. 14 della prova scritta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta con il punteggio di 21/30, ha contestato la valutazione della risposta fornita al quesito n. 14, sostenendo che la risposta fosse corretta e che l'Amministrazione avesse illegittimamente applicato una penalità. Ha chiesto l'annullamento della graduatoria e degli atti valutativi, l'accertamento del diritto alla corretta valutazione della prova, l'attribuzione di un punteggio superiore e la rettifica della posizione in graduatoria, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il TAR ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, ritenendo che la lesività dell'operato amministrativo fosse divenuta conoscibile soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, poiché solo allora era emersa l'insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita. Nel merito cautelare, il Collegio ha richiamato una precedente sentenza semplificata della stessa Sezione, che aveva ritenuto corretta la risposta al quesito n. 14.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. In via interinale ha ordinato all'Amministrazione di attribuire alla ricorrente un punto aggiuntivo, risultante dal riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e dall'eliminazione della penalità di 0,25 punti, e di rettificare conseguentemente la posizione della ricorrente in graduatoria. Il Collegio ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, prescrivendo la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia. Gli adempimenti, a carico della ricorrente quanto a oneri e spese, devono essere eseguiti entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell'esame e dell'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di soggetti potenzialmente qualificabili come parti necessarie, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale fondamento, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., delle modalità di integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina dell'integrazione del contraddittorio e degli adempimenti conseguenti.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno, anche in forma specifica; tale domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La lesività della graduatoria concorsuale, per il candidato che abbia superato la prova ma sia risultato non vincitore, può manifestarsi soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, quando diviene conoscibile l'insufficienza del punteggio rispetto al bene della vita perseguito; il termine d'impugnazione decorre pertanto da tale momento.
  • In sede cautelare, qualora una precedente pronuncia della stessa Sezione abbia già ritenuto corretta la risposta data a un quesito concorsuale, tale precedente valutazione può sorreggere l'attribuzione interinale del punteggio corrispondente e la rettifica provvisoria della graduatoria.
  • Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente gravosa l'integrazione ordinaria del contraddittorio, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo contenuti, modalità, termini e obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni interessate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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