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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30156/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già definiti con cinque diverse sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che i fatti fossero avvinti da un unico disegno criminoso, valorizzando il notevole iato temporale tra le condotte, l'eterogeneità dei reati (furto, lesioni personali, violazioni in materia di stupefacenti e immigrazione), la pluralità dei contesti territoriali, le diverse modalità esecutive e il fatto che solo alcuni episodi fossero stati commessi in concorso con altri. Il ricorrente ha censurato tale valutazione sostenendo, in sostanza, che il distacco cronologico non fosse decisivo, che alcuni luoghi di consumazione fossero prossimi tra loro e che tutte le iniziative criminose rispondessero al medesimo fine di permanere in Italia. La Corte rileva però che tali doglianze sono generiche, confutative e non idonee a evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

    In sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione presuppone l'accertamento di un unico programma criminoso già deliberato al momento della commissione del primo reato, non essendo sufficiente una mera reiterazione di condotte illecite o un generico stile di vita criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un programma criminoso unitario, originariamente concepito nelle sue linee essenziali, e non può essere fondato su una mera serie di reati commessi dal medesimo soggetto nel tempo.
  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso deve basarsi su indicatori concreti e significativi, quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive e sistematicità, ma non occorre la presenza congiunta di tutti gli indici se quelli emergenti sono realmente significativi.
  • Non è sufficiente, ai fini della continuazione, valorizzare presunzioni o congetture: occorre dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un medesimo programma criminoso.
  • La mera reiterazione di condotte illecite, specie se distribuite in un arco temporale ampio e riferite a reati eterogenei, può esprimere uno stile di vita improntato al crimine, ma non integra di per sé la continuazione.
  • In sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sui presupposti della continuazione è insindacabile se sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di manifeste illogicità o travisamenti dei fatti.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole degli indici fattuali, senza evidenziare specifici vizi logici o violazioni di legge, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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