Cassazione Civile, Ordinanza n. 07200/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001 con cui l’Ufficio contestava all’azienda agricola il mancato versamento di maggiori IVA e IRAP, assumendo che la produzione e la vendita di latte fossero state occultate tramite contratti di compravendita di vacche lattifere e di soccida ritenuti simulati, così da eludere il sistema europeo delle quote latte. L’Amministrazione aveva ricondotto le cessioni di latte al regime dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, escludendo il regime speciale agricolo di cui all’art. 34 dello stesso decreto. Dopo un primo rigetto in CTP, un primo appello favorevole alla contribuente, una cassazione con rinvio e un nuovo rigetto in sede di rinvio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell’art. 34 d.P.R. 633/1972, per non avere il giudice del rinvio rispettato il principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza rescindente e per non avere verificato l’esistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e dell’effettivo ostacolo al controllo fiscale; (2) violazione degli artt. 34 e 27 d.P.R. 633/1972 e dei principi di neutralità dell’IVA e proporzionalità, sostenendo che eventuali omissioni formali di fatturazione non potevano far perdere il diritto al regime speciale in presenza di requisiti sostanziali; (3) violazione dell’art. 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché il contratto di soccida era stato ritenuto valido dall’AGEA e non sarebbero stati presenti indizi gravi, precisi e concordanti di simulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la sentenza rescindente, la quale aveva demandato al giudice del rinvio solo di verificare se la condotta tenuta avesse creato ostacoli all’attività di controllo dell’ufficio: il giudice del rinvio aveva infatti accertato la simulazione dei contratti e la mancata emissione e registrazione di fatture, qualificando tale condotta come ostativa al controllo ex ante e quindi idonea a escludere il regime speciale IVA agricolo. Il richiamo all’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 è stato considerato funzionale a evidenziare l’analogia tra operazioni inesistenti fatturate e condotte fraudolente volte a occultare operazioni imponibili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito la valutazione dell’AGEA; inoltre, trattandosi di doppia conforme, non era proponibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo nei termini prospettati. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972
il regime speciale agricolo non spetta quando la condotta del contribuente, mediante contratti simulati e omessa fatturazione/registrazione, abbia ostacolato l’attività di controllo dell’ufficio; il requisito rilevante non è solo sostanziale ma anche l’assenza di condotte ostative
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per sottolineare che anche comportamenti fraudolenti diversi dalla falsa fatturazione, se diretti a occultare operazioni imponibili, sono incompatibili con il riconoscimento della detrazione
nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non possono essere introdotte nuove questioni estranee alla sentenza rescindente
i motivi erano inammissibili perché non censuravano correttamente la decisione nei limiti consentiti: in particolare, il terzo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e in un vizio non proponibile in presenza di doppia conforme
le presunzioni semplici richiedono indizi gravi, precisi e concordanti; tuttavia, nel caso concreto, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificava adeguatamente gli elementi di fatto da rivalutare
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso dal principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente: il giudice di rinvio e le parti non possono introdurre questioni nuove o svincolate da quel principio.
- Il diritto al regime speciale IVA agricolo può essere negato non solo per difetto dei requisiti soggettivi o oggettivi, ma anche quando il contribuente abbia posto in essere condotte fraudolente o simulatorie idonee, valutate ex ante, a ostacolare l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
- La perdita del beneficio fiscale non dipende necessariamente dalla mera violazione di obblighi formali, ma può discendere dal fatto che la violazione si inserisca in un meccanismo simulato o fraudolento volto a occultare operazioni imponibili.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé vizio di motivazione; per essere utilmente dedotto occorre indicare specificamente il fatto decisivo e il modo in cui esso sarebbe stato trascurato dalla decisione impugnata.
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