Ordinanza n. 232/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Per l’accertamento della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Caulonia n.12 del 28.2.2011, relativa all’appezzamento di terreno sito in Caulonia ed identificato catastalmente al foglio di mappa n.196 particella n. 379 poiché nei cinque anni successivi non è intervenuto l’esproprio; -per l’effetto, per la dichiarazione dell’illegittimità dell’occupazione del predetto immobile di proprietà dei ricorrenti da parte del Comune di Caulonia; -per la condanna del Comune di Caulonia alla restituzione del predetto immobile ai ricorrenti quali legittimi proprietari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione dell'appezzamento di terreno e dichiarazione di pubblica utilità relativa all'immobile, con domanda di accertamento della perdita di efficacia per mancato esproprio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera consiliare del Comune di Caulonia, sul presupposto che nei cinque anni successivi non fosse intervenuto l'esproprio. Hanno inoltre chiesto la dichiarazione di illegittimità dell'occupazione dell'immobile e la condanna del Comune alla restituzione del bene. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo PEC riconducibile agli uffici comunali, ma diverso da quello risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni come idoneo a ricevere i ricorsi. Poiché il Comune non si è costituito, il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione e ha segnalato tale vizio alla parte ricorrente.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito le domande di accertamento, restituzione e dichiarazione di illegittimità dell'occupazione. Ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'IPA per la ricezione dei ricorsi. Richiamando la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 44, comma 4, c.p.a., ha stabilito che, in presenza di una notificazione nulla e della mancata costituzione del destinatario, deve essere assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione, senza che sia necessario accertare che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. È stato assegnato il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione al Comune di Caulonia e l'ulteriore termine di dieci giorni per depositare la prova dell'adempimento nelle forme di rito. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
A seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione nulla anche quando non sia accertata la non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella parte in cui limitava la rinnovazione della notificazione nulla alla sola ipotesi in cui il giudice ritenesse non imputabile al notificante l'esito negativo della notificazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, senza subordinare tale facoltà alla verifica della non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notificazione.
- La notificazione di un ricorso effettuata a un indirizzo PEC dell'amministrazione diverso da quello indicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni come idoneo a ricevere i ricorsi è nulla, pur se l'indirizzo utilizzato è riconducibile agli uffici dell'ente.
- La rinnovazione della notificazione nulla deve essere eseguita nel termine perentorio assegnato dal giudice, con successivo deposito della prova dell'adempimento secondo le modalità e nei termini prescritti; la causa resta interlocutoria sino alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
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