Cassazione Penale, Sentenza n. 32943/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità de plano dell'istanza con cui chiedeva la declaratoria di perdita di efficacia del provvedimento di cumulo di pene nella parte relativa a due mesi e venti giorni di arresto e la rideterminazione della pena in esecuzione. Denunciava che il provvedimento era stato adottato de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666 cod. proc. pen., senza fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e senza acquisire il preventivo parere del Pubblico Ministero, violando così le forme del contraddittorio e del procedimento esecutivo
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità assoluta. Ha rilevato che il provvedimento era stato emesso de plano al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, e senza osservare le forme previste dai commi 3 e 4 (udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del Pubblico Ministero). Ha inoltre accertato l'omessa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, vizio anch'esso a pena di nullità e deducibile anche dalla parte privata. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro con trasmissione degli atti
Norme richiamate
Il comma 4 impone che l'udienza in camera di consiglio per l'incidente di esecuzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico Ministero; il comma 2 consente l'adozione de plano di un decreto motivato solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza per mancanza di condizioni di legge o mera riproposizione di istanza già rigettata. Al di fuori di tali ipotesi la decisione deve essere resa in contraddittorio e l'omissione determina nullità assoluta
Rilevato come quadro fattuale: il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale ai sensi di questa norma, quindi la questione rientra nel procedimento di esecuzione disciplinato dagli articoli che seguono
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018 e altri precedenti)
La giurisprudenza interpretata dalla Corte afferma che l'omessa acquisizione del parere del Pubblico Ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, costituisce nullità deducibile non solo dal PM ma anche dalla parte privata e che l'omissione dell'udienza camerale fuori dai casi previsti determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- La decisione de plano di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, è ammessa solo per manifesta infondatezza: assenza dei requisiti di legge o mera riproposizione di istanza già rigettata
- Fuori dalle ipotesi eccezionali del comma 2 l'incidente di esecuzione va trattato in camera di consiglio con avviso alle parti e con la partecipazione obbligatoria del difensore e del Pubblico Ministero (art. 666, commi 3 e 4)
- L'omissione della fissazione dell'udienza camerale o la decisione de plano fuori dai casi ammessi produce una nullità di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento
- L'omessa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, quando previsto, comporta nullità che può essere fatta valere anche dalla parte privata
- Se si ritiene che il provvedimento sia stato emesso senza rispettare le forme del contraddittorio o senza il parere del PM, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio
- In procedimenti di esecuzione, il rispetto formale delle fasi procedurali (udienza, avviso, parere del PM, partecipazione del difensore) è sostanziale rispetto alla validità del provvedimento e non può essere eluso con decisioni de plano salvo i casi tassativi previsti dalla legge
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