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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09347/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/03/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava, in sostanza, l'erroneità della determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non consente di determinare con precisione il reato oggetto del giudizio di merito, né l'esito sostanziale della sentenza d'appello oltre al fatto che vi era una condanna con contestazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro il trattamento sanzionatorio si risolve in una censura manifestamente infondata, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica.
  • La censura sulla pena non può essere accolta se la decisione di merito ha già dato conto, in modo adeguato, delle deduzioni difensive relative al trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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