Cassazione Civile, Ordinanza n. 34346/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi a servizi di trasporto eseguiti in favore di un'altra società. L'ingiunta aveva proposto opposizione e anche domande riconvenzionali. Il Tribunale aveva revocato il decreto, riconosciuto parzialmente il credito della società creditrice e, al tempo stesso, aveva condannato quest'ultima al risarcimento dei danni chiesti in via riconvenzionale dall'opponente. Entrambe le parti avevano appellato, ma la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli, ritenendo, per quanto qui rileva, inammissibili o abbandonate alcune domande dell'appellante perché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi; i primi tre censuravano la declaratoria di inammissibilità delle domande di accertamento dell'inadempimento della controparte e di risoluzione dei contratti, deducendo violazione degli artt. 112, 189 e 346 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente presunto una rinuncia alle domande solo dalla mancata riproposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza verificare la condotta processuale complessiva e l'effettiva volontà della parte. Gli altri motivi restavano collegati alla medesima impostazione, ma sono stati poi assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo fondata la censura sulla errata presunzione di abbandono delle domande non riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri sei motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come norma processuale per denunciare la violazione di legge processuale e la nullità della sentenza per omessa pronuncia o per errori sul rito
richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e nei limiti di essa
interpretato nel senso che la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni non basta, da sola, a far ritenere abbandonata una domanda
richiamato per la questione della riproposizione delle domande ed eccezioni in appello
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello
L. 253/1990
richiamata come intervento che ha modificato l'art. 189 c.p.c., senza incidere sul principio per cui l'abbandono della domanda richiede una valutazione complessiva della condotta processuale
Massime di principio
- La mancata riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda già proposta non integra di per sé rinuncia o abbandono della domanda stessa.
- Per ritenere che una domanda sia stata abbandonata occorre valutare l'intera condotta processuale della parte e verificare se da essa emerga in modo inequivoco il venir meno dell'interesse a coltivarla.
- Il contenuto delle conclusionali finali non è, da solo, decisivo per stabilire l'abbandono della domanda, dovendosi considerare la sequenza degli atti e delle difese precedenti.
- Una decisione che dichiari inammissibile una domanda per presunto abbandono senza tale verifica viola le regole processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla corretta individuazione del thema decidendum.
- Quando i primi motivi di ricorso investono la preliminare individuazione delle domande effettivamente devolute al giudice, restano assorbite le censure che presuppongono una diversa delimitazione della materia del contendere.
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