Cassazione Civile, Ordinanza n. 21610/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva proposto più domande: alcune dirette a far dichiarare la nullità di frazionamenti eseguiti senza titolo, a ottenere la cessazione delle molestie e il risarcimento del danno; altre dirette allo scioglimento di una comunione e alla divisione dei beni comuni. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, rigettando il risarcimento. In appello, uno dei convenuti aveva dedotto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge in comunione legale, non citato in primo grado. La corte d'appello aveva quindi dichiarato la nullità dell'intero procedimento e della sentenza di primo grado, rimettendo tutte le cause al tribunale. Con il ricorso per cassazione si deduceva, da un lato, la violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla rimessione al primo giudice, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto limitare la regressione soltanto alla domanda di scioglimento della comunione, unica soggetta a litisconsorzio necessario, separandola dalle altre domande autonome; dall'altro, la nullità per omessa pronuncia sulle impugnazioni relative alle domande non soggette a litisconsorzio necessario e sull'appello incidentale relativo al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando in primo grado siano state cumulate domande autonome e solo una di esse sia stata decisa in violazione del contraddittorio per mancata chiamata di un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve separare le cause: deve rimettere al primo giudice soltanto la domanda viziata dal litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare nel merito le altre domande e i relativi motivi di impugnazione. Poiché la corte d'appello aveva invece annullato integralmente sentenza e procedimento, senza distinguere tra domande soggette e non soggette a litisconsorzio necessario, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul litisconsorzio/integrazione del contraddittorio in appello
richiamato nel quadro delle impugnazioni e degli effetti della mancata integrazione del contraddittorio
richiamato per la rimessione della causa al primo giudice
richiamato per la nullità del procedimento e la regressione al primo grado
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario
richiamato quale norma sul cumulo soggettivo di domande
richiamato quale norma sul cumulo oggettivo di domande
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo per nullità della sentenza
Massime di principio
- Quando in primo grado siano state proposte più domande autonome, la mancanza del litisconsorzio necessario riguarda soltanto la domanda per la quale il contraddittorio era effettivamente necessario, non automaticamente l'intero processo.
- Il giudice d'appello, accertata la mancata integrazione del contraddittorio solo per alcune domande, deve separare le cause e rimettere al primo giudice esclusivamente le domande affette dal vizio, decidendo invece sulle altre domande non colpite dalla nullità.
- La regressione al primo grado non può essere disposta in modo indiscriminato quando le domande cumulate non siano tra loro pregiudizialmente dipendenti né collegate da un necessario nesso logico-giuridico.
- In presenza di impugnazioni principali e incidentali, il giudice di secondo grado deve esaminare i motivi relativi alle domande non soggette a litisconsorzio necessario, non potendo omettere la pronuncia su di esse per effetto del vizio che colpisce soltanto una parte della controversia.
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