Cassazione Penale, Sentenza n. 7283/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione di legge e insufficienza della prova con riferimento alla mancata dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'elemento psicologico dei reati contestati (ricettazione, truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti); le censure su questo punto sono però generiche e non specificamente confutate alla motivazione della sentenza impugnata; (2) vizio di motivazione relativo all'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale: si contestava che il primo giudice non avesse valutato l'eventuale occasionalità della condotta e non avesse spiegato perché l'episodio denotasse maggiore pericolosità sociale, richiedendo quindi una valutazione motivata concernente l'applicabilità della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e mancata specificità rispetto alle ragioni della decisione impugnata; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che sia il Tribunale che la Corte d'appello non hanno adeguatamente motivato sull'applicazione della recidiva, limitandosi a richiamare i precedenti dal casellario senza valutare l'eventuale occasionalità della condotta e senza tener conto del principio affermato dalla Corte costituzionale n.185/2015 che ha escluso il carattere obbligatorio della recidiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; la condanna sostanziale (tre anni di reclusione ed euro tremila di multa) è stata dichiarata irrevocabile e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata in relazione alle conclusioni scritte del pubblico ministero; contestualizza la formulazione delle conclusioni in cassazione secondo la disciplina vigente
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma che regola i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il primo motivo quando il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata
Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2015
Giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del carattere obbligatorio della recidiva; la Corte di cassazione l'ha richiamata per affermare che i giudici di merito devono motivare espressamente la decisione di applicare la recidiva, valutandone la necessità e l'eventuale occasionalità della condotta
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La recidiva non è automatica: dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.185/2015 i giudici di merito devono motivare espressamente perché i precedenti giustificano l'applicazione della recidiva, valutando anche l'eventuale occasionalità delle condotte
- La mera indicazione dei precedenti nel casellario giudiziale non è sufficiente per applicare la recidiva; è necessaria una valutazione motivata circa la maggiore pericolosità sociale o la colpevolezza del soggetto
- Se il giudice omette di pronunciarsi o fornisce motivazione apodittica sull'applicabilità della recidiva, la Corte di cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per un nuovo esame
- Un annullamento parziale a favore dell'imputato non implica necessariamente la riforma della condanna sostanziale: la Corte può confermare la responsabilità e la pena, annullando soltanto l'aggravamento derivante dalla recidiva
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