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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06930/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, non essendo stati accolti i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati a lui ascritti. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la decisione di merito sarebbe stata errata nel non applicare il trattamento di favore. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era aspecifica, perché non si confrontava con le ragioni poste a base della sentenza impugnata, ed era anche manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente richiamando elementi personali e fattuali ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Il giudice di merito può negarle sulla base di elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si correla specificamente alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una doglianza generica o meramente assertiva.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, potendo fondare la decisione sugli indici ritenuti decisivi o comunque significativi.
  • Per ottenere la riforma del diniego delle attenuanti generiche, la parte deve indicare elementi positivi di valutazione effettivamente trascurati o illogicamente apprezzati dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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