Cassazione Penale, Ordinanza n. 41130/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27/01/2025. L'unico motivo, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione, si risolveva nella critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito e riproduceva censure già svolte in appello e già disattese. In sostanza, il ricorrente lamentava che la decisione di condanna fosse fondata su una valutazione errata delle prove, valorizzando presunte discrepanze nelle dichiarazioni della persona offesa e contestando l'identificazione come autore di due rapine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse formulata nei limiti consentiti nel giudizio di legittimità, perché mirava a una nuova valutazione delle risultanze probatorie e a una diversa lettura dei fatti, attività preclusa alla Corte. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua, non illogica, e che i giudici di merito avevano già spiegato l'irrilevanza delle discrepanze evidenziate dalla difesa, fondando correttamente l'identificazione dell'imputato quale autore delle due rapine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; non è ammessa una critica che si risolva nella richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il motivo che riproponga questioni già dedotte e disattese nei precedenti gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non può estendersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali come se la Corte fosse un terzo giudice del fatto.
- Quando la sentenza di merito spiega in modo non illogico, mediante plurimi elementi probatori, l'identificazione dell'imputato come autore del reato, la censura che invochi solo una diversa lettura delle prove non supera il vaglio di ammissibilità.
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