Cassazione Penale, Ordinanza n. 02969/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 resta dunque ferma, non essendo stata riformata la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultavano generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non incisa dal ricorso, dichiarato inammissibile.
particolare tenuità del fatto
La difesa aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione di merito.
spese processuali
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
È stata applicata la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, quando in sostanza solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile la doglianza che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una contestazione generica.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con argomentazioni generiche o meramente assertive, se non si censura puntualmente la motivazione del giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
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