Cassazione Penale, Sentenza n. 13077/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barretta impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 440 cod. pen. (commercio di alcol denaturato non idoneo al consumo umano, pericoloso per la salute pubblica). Il ricorso articolava quattro censure principali: 1) violazione del diritto di difesa per la disordinata e sovrabbondante formazione del fascicolo informatico (pacchetti duplicati, scomparsa di un pacchetto, deposito di supporti fisici) che avrebbe reso difficoltosa la difesa; 2) vizio di motivazione perché il GIP avrebbe sostanzialmente copiato la richiesta del PM senza esercitare un autonomo giudizio critico; 3) erronea valutazione dei gravi indizi sul ruolo di "amministratore di fatto" (contestando l'interpretazione delle intercettazioni, la valorizzazione di un consiglio occasionale e la presenza notturna in azienda); 4) indebita sovrapposizione tra pericolo per la salute pubblica e pericolosità personale ai fini della prognosi di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: il disordine e la moltiplicazione dei pacchetti informatici non avevano arrecato un concreto pregiudizio alla difesa (al più un disaggio organizzativo), la trasmissione non ordinata del fascicolo del PM non integra automaticamente una nullità salvo che impedisca totalmente l'attività difensiva; l'ordinanza del GIP è assistita da adeguato vaglio critico e non risultano elementi che dimostrino un mero "copia-incolla"; le intercettazioni tra terzi potevano costituire fonte di prova purché valutate con criteri logici e di credibilità e, nel caso, risultavano plurime e significative; la valutazione della qualità di amministratore di fatto e della prognosi di pericolosità sono rimesse alla valutazione di merito e risultavano fondate. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 440 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (commercializzazione di alcol denaturato pericoloso); la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma prende atto che le indagini e le analisi di laboratorio hanno supportato la contestazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in tema di disciplina del fascicolo; la Corte segnala che il disordine del fascicolo processuale non determina automaticamente nullità o pregiudizio alla difesa salvo che impedisca totalmente l'esercizio della stessa.
art. 24 Cost.
Richiamato per il diritto di difesa; la Corte osserva che la tutela può essere assicurata con provvedimenti meno drastici (rinvio, termine a difesa) e che il disordine non è stato tale da compromettere la parità delle armi.
art. 111 Cost.
Richiamato in riferimento alle garanzie processuali; la Corte conferma che le irregolarità formali nella tenuta del fascicolo non producono automaticamente conseguenze sostanziali se non ostacolano la difesa.
art. 6 CEDU
Invocato dalla difesa; la Corte ritiene inappropriata la censura perché il disagio informatico non si è tradotto in impossibilità di difesa o in un pregiudizio effettivo alle garanzie CEDU.
D.M. n. 334 del 1989, art. 3
Richiamato quale riferimento sulle modalità di formazione e ordinamento del fascicolo; la Corte ricorda che il giudice può sollecitare il PM alla corretta sistemazione ma non dispone di poteri sanzionatori tali da annullare automaticamente gli atti.
art. 124 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo degli ausiliari del giudice di osservare le norme processuali; la Corte sottolinea che la violazione può avere rilievo disciplinare ma non necessariamente invalidante per il processo.
art. 416 cod. proc. pen.
Citato nel quadro della giurisprudenza costituzionale: la Corte Costituzionale ha escluso che la violazione delle regole di formazione del fascicolo comporti sanzioni automatiche salvo casi estremi di impedimento alla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il disordine o la sovrabbondanza di documenti nel fascicolo informatico non comporta automaticamente l'annullamento di provvedimenti cautelari: bisogna dimostrare un pregiudizio concreto e l'impossibilità di esercitare la difesa per ottenere provvedimenti nullificatori o rinvio.
- Il giudice può invitare il pubblico ministero a riordinare il fascicolo e può concedere termini aggiuntivi per la difesa; solo in casi eccezionali e documentati di omesso deposito o di totale impedimento alla difesa si può ottenere una sanzione processuale più grave.
- La mera coincidenza tra la richiesta del PM e l'ordinanza del GIP non è di per sé sufficiente a dimostrare mancanza di autonoma valutazione del giudice: il rimedio in Cassazione richiede la dimostrazione puntuale di copia-incolla o di mancanza di vaglio critico nella motivazione.
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte di prova diretta contro un indagato, purché valutate con rigore: occorre apprezzare credibilità dei parlanti, convergenza degli elementi e, se necessario, riscontri esterni per fugare dubbi.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sulla base dell'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, non su atti episodici o occasionali; elementi come la partecipazione societaria familiare, la gestione quotidiana e presenze documentate possono concorrere a tale ricostruzione.
- La prognosi di pericolosità e il rischio di reiterazione vanno motivati specificamente sulla base delle modalità del reato, della personalità dell'indagato e del contesto; il pericolo per la salute pubblica e la pericolosità personale sono profili distinti ma entrambi rilevanti ai fini cautelari.
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