Cassazione Penale, Sentenza n. 29253/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli del 22/06/2017 (irrevocabile dal 06/03/2018) perché, nonostante il giudice avesse disposto la traduzione in lingua a lui nota, tale traduzione non è mai stata effettuata né notificata, impedendogli di conoscere il contenuto della sentenza e quindi di proporre impugnazione nei termini.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta. La Corte ha stabilito che l'omessa traduzione disposta dal giudice impedisce il decorso del termine per impugnare da parte dell'imputato alloglotta; non grava sull'imputato l'onere di sollecitare la traduzione né di chiedere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. entro dieci giorni dalla scadenza del termine ordinario. È stata disposta la cassazione dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sull'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 143 (diritto alla traduzione) nel senso che la traduzione disposta dal giudice deve essere eseguita senza imporre oneri all'imputato; l'omessa traduzione impedisce il decorso del termine per impugnare fino alla comunicazione del testo tradotto.
Riferimento al criterio che, in caso di deposito oltre il termine, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito; la Corte usa l'art. 548 per argomentare che non può essere imposto all'imputato l'onere di sollecitare l'adempimento dell'ufficio.
Richiamato nella impugnazione originaria; non è prevalente nella decisione, ma indicato tra le norme ritenute violate dal ricorrente in relazione al mancato adempimento della traduzione.
La Corte esclude che l'istituto della restituzione in termine possa essere imposto come obbligo procedurale all'imputato alloglotto per ovviare all'omessa traduzione; se applicato, il termine di dieci giorni decorre dalla cessazione dell'impedimento (cioè dalla comunicazione della traduzione), e non dalla scadenza dell'ordinario termine di impugnazione.
Richiamato nella discussione sui termini di impugnazione: la Corte afferma che l'applicazione automatica di questo termine all'imputato alloglotta che non ha ricevuto la traduzione è incompatibile con il diritto alla difesa e con l'art. 143 c.p.p.
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Citate le competenze dell'imputato a proporre personalmente l'appello; la Corte rileva che, essendo possibile l'appello personale, l'omessa traduzione ha un effetto concreto e diretto sul diritto di impugnare.
art. 111, comma 2 Cost.
Usata per richiamare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e per affermare che l'onere di assicurare tale principio compete alla legge e agli uffici giudiziari, non alle parti.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamato per sottolineare che il diritto a un processo di durata ragionevole è un diritto della persona e non può essere limitato imponendo oneri all'interessato per far valere il proprio diritto all'impugnazione.
Massime di principio
- Se il giudice dispone la traduzione di una sentenza a favore di un imputato alloglotta, l'omessa esecuzione di tale traduzione impedisce il decorso del termine per l'impugnazione sino alla comunicazione del testo tradotto.
- Non può essere imposto all'imputato l'onere di sollecitare l'ufficio giudiziario o di chiedere la restituzione nel termine per evitare la perdita del diritto di impugnare quando l'impedimento deriva dall'omessa esecuzione della traduzione disposta dal giudice.
- L'istituto della restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) resta applicabile, ma il termine di decadenza per proporre l'istanza decorre dalla cessazione dell'impedimento (ricezione della traduzione) e non dalla scadenza del termine ordinario di impugnazione.
- La traduzione deve essere effettuata 'in un termine congruo' ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; l'interpretazione non consente di collegare automaticamente e rigidamente tale termine con il breve termine sostanziale di impugnazione previsto dal codice.
- In presenza di inerzia amministrativa del giudice o dell'ufficio, la tutela del diritto di difesa impone che l'onere dell'attivazione non ricada sul soggetto processuale che subisce l'impedimento.
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