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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08716/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era generica e meramente reiterativa di questioni già decise in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione e per furto aggravato in concorso con altro soggetto e con recidiva. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già formulate in appello, non idoneo a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e privo di effettiva critica argomentata alla ratio decidendi, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del danno arrecato al bene giuridico tutelato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato di evasione, per il quale la condanna di merito è stata confermata.

  • artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 c.p.

    Disposizioni richiamate per il reato di furto aggravato contestato in concorso, con recidiva e aggravanti specifiche.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che si confronti con le modalità della condotta e con l'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa perché il fatto non presentava connotati di particolare tenuità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La dedotta mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere efficacemente censurata se il ricorso non si confronta con gli argomenti del giudice di merito circa le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo arrecato.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, sulla base della concreta modalità esecutiva e dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto, il fatto non presenti un disvalore minimo.
  • La mera affermazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p., senza critica argomentata della decisione di merito, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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