Cassazione Penale, Ordinanza n. 03124/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i fatti ascritti. L'unico motivo dedotto attaccava la correttezza della motivazione di merito, sostenendo in sostanza che la prova fosse stata mal valutata e che la ricostruzione accusatoria non fosse convincente. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze miravano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, contestando persuasività, adeguatezza e attendibilità delle prove, profili non scrutinabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione manifesta. In particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato l'esame tecnico dell'impronta papillare e la presenza di 16 punti di comparazione coincidenti, oltre all'assenza di una ricostruzione alternativa offerta dall'imputato, ritenendo tali elementi sufficienti a confermare la responsabilità per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse immune da vizi logici rilevanti in sede di legittimità e che il ricorrente avesse censurato solo la valutazione del merito e la ricostruzione probatoria, in particolare l'apprezzamento della prova tecnica sulle impronte papillari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio o nella mera contestazione della persuasività e attendibilità delle prove.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La prova tecnica sulle impronte papillari può costituire elemento probatorio idoneo a fondare o confermare la responsabilità quando il giudice di merito ne dia una motivazione coerente e supportata da riscontri, come la presenza di numerosi punti di comparazione coincidenti.
- L'assenza di una ricostruzione alternativa plausibile da parte dell'imputato può essere valorizzata dal giudice di merito nel quadro complessivo della prova, purché la decisione resti sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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